Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3024 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. la sentenza del giudice ordinario che, accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condanni l’amministrazione all’assegnazione del beneficio e all’accreditamento delle relative somme. L’inerzia serbata dall’amministrazione dopo la notifica del titolo esecutivo, in assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito, legittima l’accoglimento del ricorso e l’ordine di ottemperare nel termine assegnato, con nomina fin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La nomina anticipata del commissario, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’ufficio, risponde all’esigenza di assicurare la piena effettività del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia – Prima Sezione Civile che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per cinque anni scolastici, la carta elettronica del docente del valore di € 500,00 annui, per un totale di € 2.500,00. Il giudicato si era formato e il titolo era stato notificato all’amministrazione, che tuttavia non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza e di nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali: la produzione della copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 6 aprile 2025, intervenuta oltre il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha contestato la fondatezza della pretesa né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura, così rendendo incontestato sia l’an sia il quantum del credito. Da tale inerzia è derivato l’accoglimento del ricorso, con l’ordine all’amministrazione di rilasciare la carta elettronica e di accreditare la somma complessiva di € 2.500,00 nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La scelta della nomina anticipata risponde all’esigenza di evitare un nuovo, gravoso passaggio processuale e di garantire la pronta esecuzione del giudicato, precisandosi che l’incarico non comporta la liquidazione di compensi trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, evidenziando la necessità di evitare che la scelta di agire con separati ricorsi per l’esecuzione dei diversi capi della medesima sentenza possa determinare un ingiustificato esborso di denaro pubblico, ponendo invece il contributo unificato a carico del Ministero soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.