Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e prova dei requisiti (TAR Lazio n. 904 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, la mancata presentazione dell’asseverazione prevista dall’art. 24 bis d.lgs. n. 286/1998 integra autonomo e legittimo motivo di revoca, ove la domanda non risulti provenire da organizzazione dei datori comparativamente più rappresentativa a livello nazionale firmataria del protocollo di intesa. Parimenti, la prova del requisito alloggiativo è carente quando l’attestazione di idoneità riguardi un immobile sito in comune diverso da quello di impiego, sia scaduta al momento della domanda o concerna soggetto diverso dal lavoratore. Il giudice amministrativo può respingere il ricorso sulla sola base delle censure infondate relative a un motivo idoneo a sostenere l’atto, con assorbimento delle altre doglianze. La violazione dei termini perentori fissati dall’art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie e documenti rende gli stessi inutilizzabili, tamquam non essent.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento del 19 febbraio 2024 con cui la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma aveva revocato il nulla osta per lavoro subordinato rilasciato in suo favore, negando l’autorizzazione all’ingresso. L’atto si fondava su tre motivi ostativi: la mancata registrazione nei termini del primo ingresso, l’assenza della documentazione economica ex art. 24 bis d.lgs. n. 286/1998 e la carenza della documentazione di idoneità alloggiativa.

Il ricorrente deduceva la non perentorietà del termine di otto giorni e la sussistenza della forza maggiore, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la non necessità dell’asseverazione essendo l’istanza presentata da organizzazione di categoria, oltre alla sussistenza dell’idoneità alloggiativa. Il TAR accoglieva in sede cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, decideva nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso dal giudizio la documentazione depositata dal ricorrente il 5 gennaio 2026, in quanto prodotta oltre i termini perentori dell’art. 73 c.p.a., ammissibili i documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza. La regola presidia il contraddittorio e l’ordinato lavoro del giudice, con conseguente inutilizzabilità processuale degli atti tardivi.

Nel merito, il ricorso è risultato infondato. Pur essendo dimostrato che le parti si erano attivate per la registrazione del primo ingresso, il TAR ha rilevato la carenza della prova del requisito economico e di quello alloggiativo.

Quanto al primo profilo, il Collegio ha osservato che nella domanda non era stato segnalato che essa provenisse da un’associazione di categoria firmataria di protocollo per l’asseverazione. Il patronato a cui si era rivolto il datore di lavoro non rientrava tra le organizzazioni dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale indicate dal Protocollo di intesa ex art. 24 bis d.lgs. n. 286/1998. La mancata asseverazione, indispensabile a provare il requisito economico, costituiva di per sé legittimo motivo di revoca.

Sul requisito alloggiativo, l’attestazione prodotta in origine riguardava un immobile sito in comune diverso da quello di impiego, risaliva al 2021 ed era scaduta al momento della domanda nel 2023. Né poteva valere l’attestazione del gennaio 2024, riferita a un soggetto diverso dal ricorrente.

Due dei tre motivi ostativi non risultando superati, il TAR ha applicato la regola consolidata secondo cui il giudice, ove ritenga infondate le censure avverso un motivo idoneo di per sé a sostenere l’atto, può respingere il ricorso con assorbimento delle altre doglianze. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di lite, e rigettata l’istanza di gratuito patrocinio ex art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 in ragione dell’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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