Ripetizione oneri concessori non utilizzati e interessi dalla diffida (TAR Lazio n. 902 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, la mancata o parziale utilizzazione del permesso di costruire, come pure la decadenza dal titolo, fa sorgere in capo alla pubblica amministrazione l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., essendo venuta meno la causa dell’obbligazione. Il diritto alla restituzione sorge anche quando l’utilizzazione del titolo edilizio sia solo parziale. Quanto agli interessi legali, il termine “domanda” di cui all’art. 2033 cod. civ. non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 cod. civ.; ne deriva che, in caso di accoglimento, gli interessi decorrono dalla data della diffida e non dalla notificazione del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un permesso di costruire — e delle successive varianti essenziali — per la demolizione di edifici preesistenti e la ricostruzione, in luogo degli stessi, di un complesso commerciale in un Comune capoluogo. A fronte del rilascio dei titoli abilitativi la società ha versato complessivamente € 1.680.424,89 a titolo di costi di costruzione e oneri di urbanizzazione, ma ha utilizzato solo in parte la volumetria assentita.
Con istanza/diffida inoltrata a mezzo p.e.c. il 21.07.2022 la società ha chiesto la restituzione di € 1.048.784,61, corrispondenti agli oneri non più dovuti. Rimasta l’istanza inevasa, la società ha adito il TAR chiedendo l’accertamento del proprio diritto di credito, oltre agli interessi legali dalla data della richiesta, e la condanna dell’ente locale alla restituzione dell’indebito. Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha poi riconosciuto la fondatezza della pretesa per la sola sorte capitale ed ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il contributo concessorio è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio. Ove tale trasformazione non si realizzi, il pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione e l’importo versato va restituito. Il diritto alla restituzione opera non solo quando la mancata realizzazione sia totale, ma anche quando il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, come nel caso di specie.
Sul secondo profilo, il Collegio affronta il dibattito giurisprudenziale formatosi in seno alle Sezioni civili della Cassazione e richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 15895 del 13.06.2019. Secondo l’indirizzo tradizionale, nella ripetizione dell’indebito oggettivo il debito dell’accipiens in buona fede produce interessi solo a seguito della proposizione dell’apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un atto di costituzione in mora. Tale lettura si fondava sull’applicazione della tutela del possessore in buona fede di cui all’art. 1148 cod. civ..
Il Collegio ritiene di aderire alla diversa esegesi, sostenuta dalla sentenza n. 7526 del 2011 e seguito dalla n. 22852 del 2015, per la quale l’istituto dell’indebito trova la propria sedes materiae nel diritto delle obbligazioni. Il dato letterale è decisivo: l’art. 2033 cod. civ. riconosce il diritto agli interessi “dal giorno della domanda” senza qualificarla come giudiziale, mentre l’art. 1148 cod. civ. parla espressamente di “domanda giudiziale”. La scelta terminologica del legislatore non è neutra.
Ne consegue che l’obbligo di corrispondere gli interessi da parte dell’accipiens in buona fede può decorrere da data anteriore al giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora. La norma si pone, così, come parzialmente derogatoria rispetto all’art. 1282 cod. civ., considerando legittima l’utilizzazione del denaro da parte dell’accipiens in buona fede prima della domanda.
Applicando tali coordinate, sulle somme oggetto di restituzione (pari a € 1.041.293,95) la società ha diritto agli interessi legali dalla data dell’istanza/diffida del 21.07.2022. Per la sorte capitale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendone stato riconosciuto il debito in corso di causa; per il resto il Comune va condannato al pagamento degli interessi sino all’effettivo soddisfo, scomputando l’acconto già corrisposto in applicazione dell’art. 1194 cod. civ., che imputa il pagamento prima agli interessi e poi al capitale.
Nota della Redazione
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