Sospensione automatica dell’accreditamento e improcedibilità del ricorso sui tetti di spesa (TAR Campania n. 1157 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata stipula degli accordi di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 determina la sospensione automatica ed ex lege dell’accreditamento istituzionale, senza che sia necessario un provvedimento dell’amministrazione. L’effetto sospensivo consegue in modo oggettivo alla scadenza del termine fissato per la sottoscrizione, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte. Ne deriva che la struttura accreditata la quale, rifiutandosi di stipulare, si ponga volontariamente fuori dal sistema, non è titolare dell’interesse a contestare le delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa, con conseguente improcedibilità del ricorso. La questione di legittimità costituzionale della norma, per asserita lesione degli artt. 24 e 113 Cost., è manifestamente infondata.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura definitivamente accreditata con il servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica. Con ricorso introduttivo, notificato il 13 marzo 2025 e depositato il 24 marzo 2025, ha impugnato la delibera di giunta regionale n. 757 del 27 dicembre 2024, recante l’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale, insieme alla delibera n. 80 del 24 febbraio 2025, di approvazione del nomenclatore tariffario regionale.
Con motivi aggiunti del 16 aprile 2025 la ricorrente ha impugnato anche la delibera n. 175 del 2 aprile 2025, di approvazione degli schemi contrattuali, contestando in particolare la clausola di salvaguardia. Respinta la domanda cautelare con ordinanza n. 1028 del 9 maggio 2025, la ricorrente ha dichiarato di non aver sottoscritto il contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente, dichiarando di non aver stipulato il contratto, ha posto in essere la fattispecie contemplata dall’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, a norma del quale, in caso di mancata stipula degli accordi, l’accreditamento istituzionale è sospeso. La struttura sanitaria che intende operare per il servizio sanitario nazionale non deve soltanto conseguire l’accreditamento, ma anche stipulare l’accordo con l’azienda sanitaria.
La tesi della ricorrente, secondo cui sarebbe necessario un apposito procedimento e un provvedimento espresso, non è condivisibile. Il dato letterale — l’uso della forma passiva del verbo sospendere — riconnette la sospensione alla sola omissione della stipula. Se la norma attribuisse alla pubblica amministrazione una mera facoltà, essa sarebbe superflua, poiché i rapporti con le strutture accreditate sono assimilabili a un rapporto concessorio di pubblico servizio e la facoltà di sospendere rientra già nei poteri di vigilanza e controllo del concedente.
La sospensione opera dunque ex lege, indipendentemente dall’adozione di atti da parte dell’amministrazione, e l’effetto si è prodotto al momento della scadenza del termine per la stipula. In costanza di sospensione, l’operatore privato non può legittimamente operare per il servizio sanitario regionale. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 6372 del 2020, per il nesso di conseguenzialità diretta e immediata tra accreditamento e stipula del contratto nel rispetto del budget, e Cons. Stato, Sez. III, n. 9908 del 2025, sulla funzione della clausola di salvaguardia.
La conclusione è confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sulla cd. regola delle “tre A“: Cass. civ., Sez. I, n. 16683 del 2025 e Cass. civ., Sez. I, n. 23498 del 2025 pongono l’accordo contrattuale, l’autorizzazione e l’accreditamento quali presupposti costitutivi del diritto al corrispettivo. Se manca la stipula, manca il diritto a pretendere il corrispettivo e, quindi, anche l’interesse a contestare le delibere che fissano i tetti di spesa.
Irrilevante è l’eccepita mancata convocazione da parte dell’azienda sanitaria: la ricorrente, titolare di un preciso interesse alla stipula, avrebbe potuto attivarsi, tanto più che gli atti impugnati prevedevano espressamente la data entro cui provvedere. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto improcedibili, essendosi l’effetto sospensivo verificato successivamente alla proposizione del ricorso. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata in udienza: la preclusione dell’azione è effetto solo indiretto della sospensione e dipende dalla clausola di salvaguardia, non dalla norma. Le spese sono compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.