Il blocco delle borse di studio dei medici specializzandi non viola il diritto comunitario (Cass. civ. Sez. 3 n. 14462 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi negli anni accademici tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all’incremento annuo al tasso programmato di inflazione, né all’adeguamento triennale, in virtù del blocco di tali aggiornamenti previsto senza soluzione di continuità dal legislatore nazionale. Il diritto comunitario non si occupa del quantum della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione, limitandosi a introdurre il reciproco riconoscimento dei diplomi, senza alcuna armonizzazione delle discipline nazionali sul trattamento economico. Ne consegue che la domanda risarcitoria per tardiva o inesatta attuazione delle direttive comunitarie è infondata. La statuizione che dichiara assorbito un motivo di appello costituisce una pronuncia, non censurabile per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.. La censura sulla mancata compensazione delle spese è inammissibile, trattandosi di facoltà discrezionale del giudice di merito.
Il Fatto
Alcuni laureati in medicina, iscritti alle scuole di specializzazione in anni successivi al 1991 ma anteriori al 2007, hanno convenuto in giudizio le amministrazioni statali e le università, chiedendo il riconoscimento dell’adeguata remunerazione prevista dalla direttiva 93/16/CEE e il risarcimento del danno per la tardiva o inesatta attuazione della stessa, nonché l’adeguamento della borsa di studio mediante incremento annuale legato al tasso di inflazione o rideterminazione triennale.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda e la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione. I medici hanno quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, avverso la sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, censuravano la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso sia l’adeguamento triennale della borsa di studio sia l’indicizzazione annuale in base al tasso di inflazione programmato, ritenendo che il blocco di tali aggiornamenti non costituisse violazione del diritto comunitario.
La Corte ha dichiarato tali motivi manifestamente infondati, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 20006 del 19/07/2024, che ha stabilito come l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non sia soggetto ad aggiornamenti, in virtù del blocco previsto senza soluzione di continuità da una serie di norme, tra cui l’art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549/1995, e l’art. 36 della l. n. 289/2002.
La Corte ha inoltre precisato che il ricorso muove da un postulato inesistente, ovvero che nell’ordinamento comunitario possa rinvenirsi la misura della remunerazione adeguata dovuta agli specializzandi. In realtà, il diritto comunitario non si è mai occupato del quantum dovuto, e le direttive 75/362 e 75/363 non hanno inteso uniformare il trattamento economico dei medici, ma solo consentire il reciproco riconoscimento dei diplomi.
Il quarto motivo, concernente la legittimazione ad causam dei ministeri, è stato ritenuto assorbito dal rigetto dei primi tre motivi, in quanto, formandosi il giudicato interno sull’inesistenza del diritto, nessun frutto deriverebbe ai ricorrenti dall’affermazione o negazione della legittimazione passiva. In ogni caso, il motivo è infondato perché la Corte d’appello non ha omesso la pronuncia, ma ha dichiarato assorbito il motivo, statuizione che costituisce anch’essa una pronuncia.
Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché censura una statuizione inesistente, ovvero la determinazione del termine di prescrizione applicabile a un diritto inesistente. Il sesto motivo, riguardante la condanna alle spese, è stato parimenti dichiarato inammissibile: la censura sulla mancata compensazione è infondata, trattandosi di facoltà discrezionale del giudice di merito; la doglianza sull’eccessività dell’importo è invece generica, non indicando i ricorrenti quali regole del d.m. 55/2014 siano state violate.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 6.367,5, e al pagamento di euro 3.000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., per la manifesta infondatezza del ricorso e la contrarietà delle tesi sostenute alla giurisprudenza consolidata.
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Nota della Redazione
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