Giudizio ASN motivato anche senza sindacato sul merito delle pubblicazioni (TAR Lazio n. 915 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale è legittimo quando la Commissione esamini analiticamente tutte le pubblicazioni presentate e riconduca il diniego ai criteri fissati dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016, che operano in modo cumulativo. La mancanza di uno solo dei requisiti impone il giudizio negativo, senza che rilevi la lunghezza del giudizio collegiale. Il sindacato del giudice amministrativo resta di legittimità e non si estende al merito scientifico delle valutazioni, salvo il controllo sulla logicità, coerenza e sufficienza della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, professore associato di diritto costituzionale, ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/C1. La Commissione, nominata con decreto direttoriale del dicembre 2024, ha espresso giudizio di non idoneità, ritenendo che non potesse riconoscersi al candidato la maturità scientifica richiesta in relazione al settore e alla fascia.
Avverso il giudizio collegiale e i cinque giudizi individuali il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili: irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, difetto di motivazione, uso squilibrato dei criteri di autovincolo e disparità di trattamento rispetto ad altri candidati. Nel merito ha chiesto la reintegrazione in forma specifica e, in via subordinata, il risarcimento del danno da ritardo e da perdita di chance.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, reputando infondate le censure. Muovendo dall’esame dei giudizi individuali, il Tribunale ha rilevato come essi contengano una valutazione analitica e approfondita di ciascuna delle quindici pubblicazioni presentate, con puntuale indicazione dei profili di adeguatezza e di inadeguatezza sotto il profilo dell’originalità, del rigore metodologico e della riconducibilità al settore costituzionalistico.
La doglianza costruita sulla “lunghezza” del giudizio collegiale è stata disattesa: ad avviso del Tribunale non assumono rilievo le pagine di cui consta il giudizio, quanto piuttosto le ragioni logico-deduttive che hanno condotto al diniego, nonché la disamina svolta sulle pubblicazioni del candidato. Nel caso concreto il giudizio di inidoneità è stato correttamente condotto e appare opportunamente motivato.
Il passaggio centrale attiene alla natura dei criteri di valutazione. Il Collegio osserva che i criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016 sono cumulativi: la mancanza di uno solo in capo al candidato obbliga la Commissione a esprimere un giudizio di diniego. Le opere sono risultate poco originali e innovative, mentre avrebbero dovuto costituire prova della piena maturità scientifica.
Il Tribunale richiama quindi l’art. 3 del citato decreto, che per le funzioni di prima fascia richiede la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. Su questa base il Collegio conclude per il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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