Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 1558 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo inteso come atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. La notifica della sentenza con attestazione di conformità presso la sede del debitore è idonea a far decorrere il termine, senza che rilevi la spedizione in forma esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche all’art. 475 c.p.c. L’omesso accredito delle somme riconosciute dal giudice del lavoro integra inottemperanza al giudicato.
Il Fatto
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione a riconoscere il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione, in forma di duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico e a valere come titolo per l’esecuzione forzata. Su di essa si è formato il giudicato. La ricorrente lamenta che il Ministero non ha provveduto all’accredito. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. La notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo è avvenuta prima della proposizione del ricorso. Tra la notifica e il ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, che risulta quindi rispettato.
Il Tribunale precisa la nozione di titolo esecutivo. L’art. 14 citato richiama l’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Esso va tenuto distinto dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 c.p.c. richiedeva per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.
Dopo le modifiche introdotte dalla cd. legge Cartabia all’art. 475 c.p.c., la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale assetto normativo: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo non è stato eseguito per la parte di interesse. Il Tribunale accoglie quindi la domanda e adotta le misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’incaricato, sicché non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è infine condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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