Conto del consegnatario di beni comunali e insussistenza dell’obbligo di resa (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 172 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni del comune quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. In tale ipotesi il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito non comporta statuizione sulle spese.

Il Fatto

La vicenda ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile quale consegnatario di beni di un comune, relativamente all’esercizio finanziario 2022 e depositato nel maggio 2023. Il conto, qualificato come conto del consegnatario, consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti locali.

La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione riguarda dunque la configurabilità stessa dell’obbligo di resa del conto in capo al consegnatario.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione della gestione oggetto del giudizio. Il conto in esame non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, disciplinato dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, richiamato per gli enti locali dall’art. 93 TUEL.

Su questo presupposto la Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile, che reputa non configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale. Il collegio cita, tra le tante, una pronuncia della stessa Sezione del 2018, nonché decisioni delle Sezioni Abruzzo, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Calabria.

La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a tale orientamento. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del giudizio, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato.

La pronuncia è resa in rito e non statuisce sulle spese. Il Collegio dispone inoltre l’annotazione prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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