Dissesto comunale e sanzioni agli amministratori: serve la colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 131 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto di un ente locale è condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione agli amministratori delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dall’art. 248, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. Occorre accertare tutti i presupposti della responsabilità per danno erariale e, in particolare, il nesso di causalità tra la condotta di ciascun convenuto e il dissesto, nonché uno stato soggettivo connotato quanto meno dalla colpa grave. Il giudice contabile può incidentalmente sindacare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di dissesto, senza che ciò integri una responsabilità oggettiva basata sulla sola qualifica rivestita. È sufficiente, ai fini della punibilità, un mero contributo causale alla determinazione della crisi.

Il Fatto

La Procura erariale ha convenuto in giudizio, ex art. 133 c.g.c., il sindaco e diversi amministratori di un Comune per l’accertamento della responsabilità amministrativa e l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 248, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 in relazione al dissesto finanziario dell’ente. Il giudice monocratico, con decreto n. 2 del 2024, ha ritenuto responsabili soltanto il sindaco e l’assessore al bilancio, condannandoli al pagamento delle somme e dichiarando la sussistenza dei presupposti per le sanzioni interdittive, mentre ha escluso la responsabilità degli altri amministratori.

Avverso tale decreto il sindaco e l’assessore hanno proposto ricorso in opposizione ex art. 135 c.g.c., deducendo l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità e contestando la scelta dell’amministrazione subentrante di dichiarare il dissesto anziché ricorrere al piano di riequilibrio. In via gradata hanno prospettato profili di illegittimità costituzionale della disciplina del dissesto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha esaminato la questione di legittimità costituzionale, dichiarandola manifestamente infondata. Dal combinato disposto degli artt. 243-bis e 244 TUEL e dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 emerge che il legislatore ha previsto l’intervento delle Sezioni di controllo solo nei casi di inerzia degli organi consiliari. La diversa disciplina dei controlli risponde a una scelta non irragionevole, volta a evitare che gli amministratori sottostimino il deficit.

Nel merito, la Corte ha ribadito che l’intervenuta dichiarazione di dissesto è condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione delle sanzioni. Devono sussistere il nesso di causalità tra la condotta di ciascun convenuto e il dissesto e uno stato soggettivo di colpa grave, altrimenti si configurerebbe una responsabilità oggettiva basata sulla sola qualifica, in contrasto con la finalità della norma.

Il Collegio ha ritenuto di poter spingere il proprio esame, in via incidentale, fino alla valutazione dei presupposti della dichiarazione di dissesto. Escludere tale verifica comprimerebbe il diritto di difesa degli amministratori, costretti a subire le conseguenze di una scelta discrezionale compiuta dall’amministrazione successivamente insediata. Richiamando le Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 32/2020, la Corte ha qualificato la propria giurisdizione in materia di bilancio come integrata, esclusiva e per blocco di materia, idonea a penetrare ogni aspetto della contabilità dell’ente.

Nel caso concreto, il dissesto è risultato fondato sulle convergenti conclusioni del responsabile del servizio finanziario, dell’organo di revisione e di una società esterna, nonché accertato dalla Sezione regionale di controllo con deliberazione n. 305/2022. La Corte ha escluso che la scelta di dichiarare il dissesto potesse essere messa in discussione, trattandosi della misura più prudente dal punto di vista contabile e dell’unica idonea a garantire la continuità dei servizi essenziali.

Quanto alle posizioni individuali, la Corte ha ritenuto che le condotte del sindaco e dell’assessore al bilancio abbiano fornito un apporto causalmente rilevante al dissesto. Pur in presenza di pareri favorevoli dei revisori e dei responsabili dei servizi, i due amministratori non hanno attivato alcuna azione di rimedio all’inattendibilità delle rappresentazioni contabili, nonostante le reiterate segnalazioni della Sezione di controllo. Il ricorso in opposizione è stato pertanto respinto e il decreto confermato, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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