Conto giudiziale irricevibile se i valori non sono in custodia del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 213 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale è irricevibile e non giustiziabile quando i valori oggetto della gestione non erano nella disponibilità e in custodia del consegnatario, ma in uso presso l’ufficio competente al rilascio. La resa del conto grava, in tal caso, sui soggetti che hanno avuto la custodia e il maneggio dei valori, ai quali compete la corretta tenuta dei registri di carico e scarico e la rendicontazione della giacenza iniziale e finale. La declaratoria di irricevibilità esonera il giudice dal provvedere sulle spese.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dei permessi di soggiorno per stranieri cartacei presso la Questura di Treviso, per il periodo indicato nel provvedimento. Il contabile, quale consegnatario, ha reso il conto giudiziale relativo all’ultima gestione.

Il Magistrato istruttore ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo rilevando, da un lato, l’assenza di un idoneo verbale di passaggio di gestione tra il contabile cessante e quello subentrante e, dall’altro, il deposito tardivo del conto, giustificato dalla Questura con una nota. Il contabile ha depositato memoria chiedendo in via preliminare di dichiarare l’irricevibilità del conto, per non essere configurabile a suo carico alcun debito di custodia dei documenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione accerta che i documenti menzionati nel conto giudiziale non erano in custodia del consegnatario, ma in uso presso l’Ufficio immigrazione competente al rilascio dei permessi di soggiorno. L’incarico di economo consegnatario affidato dalla Questura riguardava, infatti, i beni mobili descritti nel registro di inventario, non i valori costituiti da modelli, carte e autorizzazioni.

Da tale accertamento discende la conseguenza giuridica: i soggetti tenuti alla resa del conto sono coloro che, nel competente Ufficio, avendo la custodia e il maneggio dei permessi da rilasciare, erano altresì tenuti alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico e alla rendicontazione della giacenza iniziale e finale, comprensiva delle movimentazioni in entrata e in uscita.

Il Collegio dichiara pertanto irricevibile e non giustiziabile il conto, richiamando sul punto il proprio indirizzo (Corte dei conti, Sez. giur. per la Calabria, sent. nn. 378/2020, 516/2019). La declaratoria di irricevibilità esonera il giudice dal provvedere sulle spese, come già affermato in altra pronuncia della stessa Sezione (Sez. giur. Veneto, sent. n. 147/2024).

La Sezione demanda infine agli Organi responsabili della Questura il puntuale adempimento degli obblighi di legge, affinché l’azione amministrativa sia conformata ai canoni di legalità e virtuosità della pubblica amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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