Responsabilità erariale esclusa per fideiussione su debiti pregressi della Fondazione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 121 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per il rilascio, da parte di un ente locale, di fideiussione a garanzia di mutuo contratto da una fondazione per debiti pregressi, il danno erariale non si correla all’adozione della delibera consiliare che autorizza la garanzia, ma al momento in cui i pagamenti in adempimento della stessa vengono eseguiti. Il danno diventa certo e attuale solo con l’esborso; se a quella data i componenti dell’organo che assunsero la garanzia sono cessati dalla carica, il nesso causale rispetto alla loro condotta è interrotto e la domanda di responsabilità va respinta. L’esito non è superato dalla tesi della spesa inutilmente erogata, poiché grava sull’attore l’onere di provare il collegamento eziologico tra condotta e pregiudizio secondo il criterio del più probabile che non.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha evocato in giudizio il sindaco, il segretario comunale e numerosi consiglieri di un ente locale, contestando il danno erariale derivante dall’assunzione, con delibera consiliare, dell’onere di garantire una fondazione locale nel pagamento di un mutuo ipotecario contratto per debiti pregressi. Secondo l’accusa, gli esborsi sostenuti dal Comune in qualità di garante, quantificati in euro 47.834,61, costituivano spesa inutilmente erogata.
I convenuti hanno eccepito la nullità dell’istruttoria e della citazione, contestando che la denuncia avesse riguardato una diversa fattispecie, e nel merito l’assenza degli elementi della responsabilità. La questione centrale riguardava l’individuazione del momento in cui il danno doveva considerarsi realizzato e la sua riconducibilità causale alla delibera del 2009.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di nullità dell’istruttoria e della citazione, ai sensi dell’art. 65, comma 1, c.g.c. e dell’art. 17, comma 30-ter, legge n. 78/2009. La Procura ha configurato giuridicamente la fattispecie in modo diverso dalla denuncia, ma senza alterazione del materiale istruttorio; il contraddittorio è stato pienamente salvaguardato.
Nel merito, la Corte ha ricordato il quadro normativo sull’indebitamento degli enti locali: l’art. 119, settimo comma, Cost. consente il ricorso al debito solo per spese di investimento, principio attuato dall’art. 202 TUEL e dall’art. 10 della legge n. 243/2012. Anche il rilascio di garanzia fideiussoria deve essere finalizzato, fin dall’origine, a spese capaci di incrementare l’attivo patrimoniale, come chiarito dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 30/SEZAUT/2015/QMIGN e dalla giurisprudenza contabile di controllo.
La Corte ha però precisato che oggetto del giudizio non è l’applicazione del trattamento sanzionatorio dell’art. 30, comma 15, legge n. 289/2002, bensì la responsabilità per il danno da pagamenti effettuati in adempimento della garanzia. Ai fini del nesso causale, va valorizzato il momento in cui il danno si è realizzato: nella specie, esso non coincide con l’adozione della delibera consiliare, ma con l’erogazione delle rate insolute a partire dal dicembre 2017.
Poiché a quella data i convenuti erano oramai cessati dalla carica per l’insediamento della nuova amministrazione, il collegamento eziologico tra la loro condotta e il pregiudizio risulta interrotto. Il danno è certo e attuale solo al momento dei pagamenti, e la loro debenza appare peraltro improbabile stante la nullità della fideiussione in radice per violazione del precetto costituzionale sull’indebitamento.
Rilevano inoltre l’autonoma e spontanea erogazione dei pagamenti in assenza di formale escussione e la loro successiva sospensione dopo il parere legale richiesto dall’ente. Ne discende il rigetto della domanda attorea, non ravvisandosi in capo ai convenuti alcuna responsabilità. Il processo è dichiarato estinto per i convenuti deceduti, con liquidazione delle spese di lite a carico del Comune.
Nota della Redazione
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