Acquisto di partecipazione e motivazione analitica: parere parzialmente negativo sull’aggregazione Brianzacque-Gruppo BEA (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 279 del 21.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Corte dei conti sull’acquisto di partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP non si estende al sindacato di merito sulle scelte gestionali, ma investe la deliberazione e il suo apparato motivazionale, ivi compresi i profili di convenienza economica, efficienza ed economicità. La motivazione deve dare conto, in termini analitici, dei vantaggi specificamente conseguibili mediante il modulo dell’autoproduzione, con comparazione rispetto alle alternative disponibili, ivi inclusi gli scenari subottimali contemplati dagli stessi atti negoziali per l’ipotesi di mancato perfezionamento delle condizioni. La perizia di stima ex art. 2343-ter c.c. attesta il valore delle partecipazioni e il rapporto di concambio, ma non assolve alla distinta funzione di dimostrare la convenienza pubblicistica dell’operazione rispetto alle alternative. In caso di parere parzialmente negativo, l’amministrazione che intenda discostarsene è tenuta a motivare analiticamente le ragioni e a dare pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Il Fatto

Il Comune di Monza, socio di Brianzacque S.r.l. nella misura del 18,0905%, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare di adesione all’operazione di aggregazione fra Brianzacque e le società del Gruppo BEA, disciplinata da un Accordo Quadro sottoscritto il 17 aprile 2026. L’operazione si articola in tre fasi: assunzione da parte di BEA del ruolo di holding mediante aumento di capitale riservato ai soci di Brianzacque, assegnazione del ramo smaltimento a BEA Gestioni, trasferimento del ramo amministrazione e successiva fusione per incorporazione di BEA Gestioni in Brianzacque. L’efficacia dell’Accordo è subordinata all’adesione di soci rappresentativi di almeno il 66% del capitale di entrambe le società, al parere favorevole dell’Ufficio d’Ambito e alle rinunce degli istituti finanziatori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che l’operazione è conforme per oggetto e finalità all’art. 4 TUSP e che lo scrutinio non riguarda l’opportunità o la convenienza in assoluto, ma se la deliberazione dia conto, nei termini analitici richiesti dall’art. 5, comma 1, TUSP, delle ragioni per le quali l’operazione sarebbe conveniente e sostenibile.

La prima carenza concerne la mancata comparazione con le alternative rispetto al modello dell’affidamento in house. L’ordinamento richiede che l’amministrazione dimostri i vantaggi specifici dell’autoproduzione, onere che si estende all’operazione societaria che ne costituisce il presupposto. La delibera espone i benefici attesi dal modello prescelto senza raffrontarli con quelli conseguibili mediante la prosecuzione degli assetti esistenti, forme di coordinamento industriale o ricorso al mercato. Il rilievo non attiene alla bontà della scelta, ma alla mancata esternazione del confronto che la norma esige.

Sotto distinto profilo, la Corte rileva la mancata valutazione degli scenari alternativi contemplati dallo stesso Accordo Quadro: la delibera risulta interamente riferita all’ipotesi di piena realizzazione, senza dedicare autonoma valutazione alle configurazioni subottimali, quale l’ipotesi di cessione in luogo della scissione in difetto di adesione totalitaria. Emerge inoltre un contrasto motivazionale fra il piano industriale, che attribuisce all’avvio del servizio di raccolta e trasporto rifiuti un valore strutturale trainante la crescita, e la delibera, che qualifica il servizio come oggetto di future e autonome valutazioni comunali alla scadenza dei contratti. La Corte evidenzia il rischio di duplicazione societaria con CEM Ambiente S.p.A., da valutare ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.

Quanto alla convenienza economica, la delibera non ricondotte analiticamente alle determinanti le risultanze del piano, non scorpora le dinamiche endogene dei business e include fra i fattori di miglioramento dell’EBITDA l’ottimizzazione della gestione finanziaria, che da tale indice andrebbe invece esclusa. Le componenti sinergiche presentano criticità: quella energetica è qualificata come indicazione di massima, quella relativa ai fanghi presuppone prezzi intercompany non negoziati, quella finanziaria configura sostituzione di debito con cassa generata dal gruppo, quella organizzativa è fondata sulla mancata sostituzione di personale in uscita. L’incremento differenziale degli investimenti, circa 85 milioni, non trova indicazione di destinazione e copertura; i benefici sono esposti in valori nominali senza attualizzazione, analisi di sensitività o indicazione del tasso di sconto.

Il Collegio, richiamata la giurisprudenza eurounitaria in tema di controllo analogo congiunto, rileva profili di criticità nel modello delineato: la deliberazione per fasce demografiche con voto proporzionale alla popolazione non corrisponde al presupposto della deliberazione per teste; difettano vincolo di mandato, potere di revoca e meccanismi di raccordo; il consiglio di amministrazione può discostarsi dai pareri del Comitato con motivazione rafforzata. La Corte non intende esprimersi sull’effettività del controllo, anche alla luce della rimessione alla Corte di giustizia da parte del Consiglio di Stato, ma invita a una più approfondita riflessione. Rileva infine l’assenza di una verifica tecnica indipendente sull’impianto di termovalorizzazione di Desio, presupposto tecnico dell’intero modello industriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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