Inammissibile la citazione contabile se manca l’audizione richiesta dall’invitato (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 159 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 67, comma 2, cod. giust. cont. riconosce al presunto responsabile la facoltà di chiedere, con le deduzioni all’invito o con separato atto, di essere sentito personalmente. L’omessa audizione, quando la richiesta risulti espressa, determina l’inammissibilità dell’atto di citazione. L’effetto impeditivo opera soltanto nei confronti di chi abbia formulato l’istanza e non si estende ai condebitori solidali, la cui responsabilità sia stata oggetto di imputazione distinta. L’eccezione di inammissibilità proposta per la prima volta in udienza è tardiva. La declaratoria di inammissibilità travolge il sequestro conservativo, con pronuncia di inefficacia, ma non comporta il rimborso delle spese legali, difettando un’assoluzione nel merito.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la titolare di una ditta individuale agricola e il tecnico agronomo che aveva curato la pratica di finanziamento, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 241.645,52 a favore dell’organismo pagatore. Il contributo era stato concesso per un progetto di miglioramento fondiario nell’ambito del PSR Sardegna 2014-2020, Misura 4.1, bando 2016.
Secondo la prospettazione attorea, le opere sarebbero state realizzate in economia, con fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti e successivi rientri di denaro in favore della beneficiaria, così da rappresentare costi fittizi all’ente erogatore. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, l’incompetenza territoriale, la nullità dell’atto di citazione e la sospensione del giudizio in attesa del processo penale. La titolare della ditta ha inoltre lamentato la mancata audizione personale espressamente richiesta in risposta all’invito a dedurre.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina per prime le eccezioni processuali. L’incompetenza territoriale è respinta: l’art. 18, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. àncora la competenza al luogo in cui si è svolta l’attività di gestione di beni pubblici e si è verificato il fatto dannoso, coincidente con il territorio regionale. Irrilevante, dunque, è la sede dell’organismo pagatore.
È respinta anche l’eccezione di nullità della citazione. Il principio di tassatività delle nullità, espresso nell’art. 44 cod. giust. cont., impedisce di ricondurre la fattispecie all’art. 87 cod. giust. cont., che circoscrive l’invalidità alla mancata corrispondenza tra i fatti dell’invito e quelli della citazione. La giurisprudenza esclude che l’omessa considerazione delle deduzioni integri autonoma causa di nullità.
Trova invece accoglimento l’eccezione di inammissibilità. Dalla documentazione emerge che la convenuta, nelle deduzioni depositate entro il termine di quarantacinque giorni, aveva chiesto di essere sentita personalmente. L’art. 67, comma 2, cod. giust. cont. ricollega all’omessa audizione la sanzione dell’inammissibilità della citazione. La volontà di essere ascoltata era inequivoca, sicché la citazione è inammissibile e il sequestro conservativo diviene inefficace ex art. 78, comma 3, cod. giust. cont.. Non spetta il rimborso delle spese legali, poiché il proscioglimento è di rito.
La Corte precisa che l’effetto impeditivo non si estende al convento agronomo. L’istanza di estensione, formulata per la prima volta in udienza, è inammissibile: il vizio riguarda solo chi ha chiesto l’audizione, tanto più quando le responsabilità, pur connesse, siano state oggetto di imputazione distinta.
Respinta la sospensione per il processo penale, difettando una pregiudizialità tecnica e vigendo il principio di reciproca indipendenza dei giudizi, la Sezione passa al merito. Il quadro indiziario, grave e concordante, documenta un sistema di pagamenti incrociati tra imprese riconducibili al medesimo gruppo familiare, coordinato dal tecnico, volto a realizzare la neutralità finanziaria delle operazioni. La Corte applica il criterio del più probabile che non. L’effettiva realizzazione delle opere non esclude il danno, poiché l’erogazione pubblica presuppone l’effettività del costo. Il danno è ascritto al solo agronomo, a titolo di dolo, con condanna a euro 241.645,52, oltre rivalutazione e interessi, e conversione del sequestro in pignoramento.
Nota della Redazione
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