Nessun nesso causale tra servizio e maculopatia: rigetto della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 271 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante, non essendo sufficiente la mera coincidenza cronologica tra l’insorgenza della patologia e la prestazione del servizio. Il servizio deve esercitare una influenza giuridicamente rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della malattia o nel suo decorso evolutivo; ove l’attività sia svolta con modalità ordinarie, la patologia si presume manifestata a prescindere dal servizio, con l’ordinaria vita civile. Il nesso di causalità va allegato e provato con riferimento a circostanze anomale o a precise e concrete modalità del servizio, dotate di determinante potenzialità causale.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio presso la Marina Militare dal 1978 e congedato nel 2015, ha svolto mansioni di Furiere Contabile a bordo e a terra, operando in ambienti angusti e poco illuminati e utilizzando videoterminali per molte ore al giorno. Ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria per l’infermità consistente in esiti di maculopatia atrofica dell’occhio destro con marcato deficit visivo, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio.
Il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda, confermando il diniego in autotutela; l’I.N.P.S. aveva a sua volta rigettato la richiesta sulla base del parere negativo dell’organo tecnico. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, sostenendo l’illegittimità del diniego e richiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica, anche in ragione di un precedente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in sede di equo indennizzo.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, che subordina la pensione privilegiata militare alla dipendenza delle infermità da fatti di servizio e alla loro ascrivibilità a una delle categorie della tabella A. L’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 richiede che i fatti di servizio siano causa o concausa efficiente e determinante. I fattori di servizio assumono tale rilievo solo se hanno contribuito a determinare l’effetto dannoso in misura prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, sì che, ove fossero mancati, l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.
La Corte ribadisce che il servizio non può costituire la semplice occasione dell’insorgenza della malattia, occorrendo una prova concreta, anche presuntiva, di un servizio anomalo o gravoso. In presenza di un lavoro svolto con modalità ordinarie, opera la presunzione che la patologia si sarebbe manifestata comunque, secondo il c.d. rischio generico, non essendo sufficiente che il malato non svolgesse alcuna attività nel corso della vita.
La Corte esamina il precedente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenuto in sede di equo indennizzo nel 1992 e ne esclude ogni rilievo. Quel giudizio fu espresso in un procedimento diverso, disciplinato dall’art. 177 del T.U. n. 1092/1973, che prevedeva l’ulteriore passaggio al Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie. Il giudizio qui rilevante riguarda invece il diniego opposto alla domanda del 2019, fondato sul parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Il Collegio Medico Legale ha inquadrato la patologia e ne ha individuato i fattori di rischio, tra cui stress, uso di corticosteroidi, fattori sistemici, ipertensione, fumo e predisposizione genetica, senza includere la prolungata esposizione a monitor obsoleti in ambienti poco illuminati. È inoltre emersa una preesistente miopia dell’occhio destro, esitata in maculopatia miopica atrofica, con conseguente predisposizione eredo-costituzionale del soggetto. La relazione peritale è apparsa esaustiva, coerente e priva di contraddizioni, e le parti non hanno depositato osservazioni sulla bozza.
La Corte ritiene pertanto insussistente il nesso causale tra il servizio e l’insorgenza della patologia oculistica, escludendo i presupposti per la rinnovazione dell’istruttoria invocata dal ricorrente anche in un’ottica di ragionevole durata del processo. Il ricorso è rigettato; la complessità della questione, che ha reso necessaria la consulenza medico-legale, giustifica la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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