Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 17 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, instaurato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., deve essere definito con sentenza a sua volta monocratica, restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine di cui all’art. 142 c.g.c.. Il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto deve assumere la forma della sentenza, anche in deroga al disposto dell’art. 41, comma 4, c.g.c., che non richiederebbe motivazione per il decreto monocratico. Il deposito dei conti nel termine assegnato, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, da svolgersi nelle forme degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Valle d’Aosta depositava ricorso il 30 giugno 2023, promuovendo il giudizio per la resa del conto di un’agente contabile di un Comune, con riferimento agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. Il giudice designato, con decreto n. 9 depositato il 14 settembre 2023, assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 29 febbraio 2024 per il deposito del conto all’ente e a quest’ultimo il termine del 31 maggio 2024 per il deposito presso la sezione giurisdizionale.

Il Comune provvedeva effettivamente al deposito dei conti il 31 maggio 2024. Il 30 agosto 2024 la Procura regionale depositava istanza di fissazione dell’udienza. All’udienza, il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi il non luogo a provvedere per integrale adempimento dell’obbligo, anziché l’estinzione per cessazione della materia del contendere, restando impregiudicata ogni valutazione sulla regolarità dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice designato affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento. Una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale resta destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c.

Il giudice motiva la scelta aderendo alla tesi secondo cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto debba assumere la forma della sentenza. La ragione risiede nel fatto che la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione. Il giudice richiama sul punto, in senso conforme, le Sezioni giurisdizionali per la Lombardia n. 227/2023 e per la Puglia n. 389/2023, nonché, per la forma-sentenza, le Sezioni per la Lombardia n. 36/2024, la Basilicata n. 14/2024, la Liguria n. 63/2024 e il Veneto n. 101/2024.

Nel merito, il giudice rileva che i conti dell’agente contabile risultano depositati nel rispetto dei termini assegnati e che il Pubblico Ministero ha comunque chiesto la fissazione dell’udienza. Ne consegue la definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, non essendo più configurabile l’interesse del ricorrente alla decisione.

Il giudice non aderisce alla diversa qualificazione richiesta dal Pubblico Ministero, che aveva invocato il non luogo a provvedere. La scelta dell’estinzione riflette la sopravvenuta carenza di interesse processuale conseguente all’integrale adempimento dell’obbligo. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, da parte del magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *