Carta di credito corporate e discarico del conto dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 98 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c., non legittima un rendiconto difforme dai modelli normativi quando questo non sia idoneo a rappresentare in modo coerente i fatti di gestione e a consentirne la verifica giudiziale. L’utilizzatore di carta di credito corporate, al pari dell’economo, è agente pagatore tenuto alla compiuta rappresentazione del carico, dello scarico e dei resti, con violazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza in caso di omissione. Le spese sono ammissibili solo se preventivamente autorizzate dai vertici dell’Ateneo e documentate da giustificativi idonei; l’autorizzazione successiva non sana la violazione. Restano escluse dall’addebito le spese di rappresentanza riconducibili alle finalità istituzionali e al prestigio dell’ente, mentre l’acquisto di beni non sussumibile nel perimetro tassativo delle Linee Guida è irregolare.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale è chiamata a decidere sulla regolarità del conto giudiziale reso da un agente contabile, segretario amministrativo di un dipartimento universitario, per la gestione di una carta di credito corporate nell’esercizio finanziario 2022. Il magistrato istruttore aveva contestato l’assenza di sottoscrizione del conto, la carenza dei requisiti minimi prescritti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dal modello 23 del d.P.R. n. 194/1996, nonché una lunga serie di irregolarità nelle singole spese, chiedendo la condanna al pagamento di € 5.606,01.

L’agente contabile aveva depositato memoria, sostenendo la riconducibilità delle spese a fini istituzionali e producendo una attestazione del Direttore del Dipartimento di autorizzazione, oltre a segnalare errori materiali nelle indicazioni di alcuni giustificativi. La Procura aderiva alle criticità rilevate dal relatore.

La Motivazione della Corte

Sul primo profilo il Collegio esclude che l’omessa sottoscrizione del conto integri una mera irregolarità sanzionabile, poiché la paternità dell’atto risulta comunque individuabile e l’omissione non ha inciso sul rapporto processuale né sulla costituzione in giudizio. Diverso è il giudizio sulla violazione dell’art. 616 del R.D. n. 827/1924. L’utilizzatore della carta è qualificato come soggetto pagatore, analogo all’economo, il cui conto deve rappresentare in dettaglio carico, scarico, introito, esito e rimanenza.

Richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. giur. Marche n. 89 del 29.11.2022), la Corte ribadisce che il conto deve restituire rappresentazione concreta e coerente dell’operato del contabile. Viene affermato il principio sostanzialistico della prevalenza della sostanza sulla forma, che tollera la difformità dai modelli normativi a condizione che il documento sia esaurientemente rappresentativo della gestione: tale principio non è però un mezzo per derogare all’obbligo di completa rendicontazione. Nel caso concreto il conto non reca le informazioni prescritte e viola i principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza.

Quanto alle spese documentate in sede processuale, la Corte rileva che l’art. 36 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità dell’Ateneo e l’art. 2 delle Linee Guida del 2016 richiedono una autorizzazione preventiva. L’autorizzazione intervenuta successivamente è difforme dalla disciplina e non sana l’irregolarità; l’agente che autorizza se stesso viola il passaggio di controllo dei vertici. Ciò premesso, il Collegio valorizza la documentazione depositata ed esclude l’illegittimità della gestione per tali voci.

Sugli scontrini non parlanti, in base all’art. 8, comma 4, delle Linee Guida e in conformità alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9.2.2015, il Collegio ritiene ammissibili le spese documentate da giustificativi che permettano di identificare bene, acquirente, prezzo e data. Non emergono ammanchi e si esclude ogni addebito per le voci coperte da documentazione.

Restano invece privi di giustificativo alcuni acquisti per un totale di € 1.110,26, che integrano una grave violazione degli obblighi di documentazione. Le fatture intestate a persone fisiche e non all’Università sono irregolari ai sensi dell’art. 8 delle Linee Guida, che impone l’intestazione all’Ateneo per importi superiori a € 70. Sono escluse dall’addebito le fatture recanti l’indirizzo dell’Università, con addebito di € 2.953,54 per le restanti. Quanto alle spese di rappresentanza, vanno ammesse quelle legate a eventi scientifici istituzionali, escluse le voci non riconducibili al perimetro tassativo delle Linee Guida, per € 339,40. Il conto è dichiarato irregolare con condanna a € 4.403,20 oltre interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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