Parere inammissibile su qualifica società benefit da partecipazione pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 103 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è inammissibile quando, pur investendo astrattamente la materia della contabilità pubblica, non sia connotata dal requisito della generalità e astrattezza e non sottenda un effettivo dubbio interpretativo. Le Sezioni regionali di controllo non possono essere coinvolte nei processi decisionali degli enti, né possono anticipare valutazioni riservate alla funzione di controllo. È quindi inammissibile il quesito volto a stabilire se una modifica statutaria debba essere assoggettata alla procedura di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, poiché una simile verifica appartiene funzionalmente alla Sezione in sede di controllo e presuppone un atto già perfetto.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo due quesiti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il primo chiede se le società a totale partecipazione pubblica possano assumere la veste di società benefit ai sensi dei commi da 376 a 384 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, o se sussistano incompatibilità con il d.lgs. n. 175/2016. Il secondo chiede se la modifica statutaria che introduce finalità di beneficio comune sia soggetta alla motivazione analitica prevista dall’art. 5, comma 1, del TUSP per le clausole che consentono un cambiamento significativo dell’attività societaria.
La vicenda riguarda una società per azioni a totale partecipazione pubblica, operante in regime di affidamento diretto in house e soggetta a controllo analogo congiunto, che ha proposto ai comuni soci una modifica dello statuto per introdurre finalità di beneficio comune. Il Sindaco rileva che la nota di accompagnamento della società non analizza gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno dell’assunto.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il primo profilo, il Comune è ente espressamente indicato dalla norma e la richiesta è sottoscritta dal Sindaco, titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente: l’ammissibilità soggettiva sussiste per entrambi i quesiti.
Sotto il profilo oggettivo, la Sezione richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie e la costante giurisprudenza contabile. Il quesito deve attenere alla contabilità pubblica, rivestire carattere di generalità e astrattezza, chiarire un dubbio interpretativo e non interferire con le altre funzioni della magistratura contabile o di altre magistrature.
Quanto al primo quesito, la Corte riconosce che non vi sono ostacoli giuridici nel riconoscere alle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile la qualifica di società benefit, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata, né dal d.lgs. n. 175/2016. Tuttavia, il quesito si risolve nella richiesta di una pronuncia su una tipologia societaria già assentita dalla norma e non sottende alcuna operazione in grado di incidere sul bilancio dell’ente: difettano i presupposti del legame con la contabilità pubblica.
Quanto al secondo quesito, i requisiti di ammissibilità oggettiva mancano sotto due profili. Anzitutto, la questione è puntuale e concreta, riferita a una specifica modifica statutaria già proposta: la Sezione non può essere coinvolta in processi decisionali degli enti né pronunciarsi su atti in corso di adozione. In secondo luogo, stabilire se una deliberazione rientri nel novero degli atti soggetti a controllo ex art. 5 del TUSP appartiene funzionalmente alla Sezione in sede di controllo, non all’attività consultiva: l’attività di controllo presuppone un atto già perfetto, mentre nella specie la fase pubblicistica non è esaurita.
La Sezione dichiara pertanto inammissibile la richiesta di parere e dispone la trasmissione della delibera al Sindaco, al Segretario comunale e al Consiglio delle Autonomie Locali.
Nota della Redazione
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