Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 121 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza camerale ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. alcuna differenziazione tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto del ricorso. Depositato il conto e la relativa parifica dopo la fissazione del termine, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, ferme restando le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nelle successive fasi.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio nei confronti del tesoriere del Consorzio Universitario Piceno, individuato in un istituto di credito, per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari dal 2017 al 2021. Contestualmente ha richiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.

Con decreto n. 73/2024 il Giudice ha fissato il termine per la resa del conto. Successivamente il Consorzio ha trasmesso il conto, il provvedimento di parifica e approvazione e il parere dell’organo di revisione interna. In camera di consiglio il Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Giudice muove dalla qualificazione del procedimento. Il giudizio per la resa del conto, pur strumentale al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi. Tali norme ne determinano la definizione mediante pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza ai sensi dell’art. 144 c.g.c.

Da ciò discende che la forma di definizione non può variare a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico adotta. Dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti. Il percorso argomentativo è sostenuto dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 2005) e a un precedente della stessa Sezione (Sez. giurisd. Marche n. 198 del 2020).

Accertato che i conti risultano depositati, parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno, il Giudice rileva che è venuto meno l’interesse alla pronuncia sul ricorso. Per evidenti ragioni di economia processuale procede, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Il Giudice precisa che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Rilevata la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, non vi è luogo a provvedere sulle spese. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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