Informativa antimafia annullata per motivazione fondata su elementi già vagliati (TAR Calabria n. 1126 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informativa interdittiva antimafia, l’ampia discrezionalità del Prefetto non esonera l’amministrazione dall’obbligo di fondare la prognosi di condizionamento mafioso su un quadro indiziario complessivo di elementi gravi, precisi e concordanti. È illegittima, per difetto motivazionale e vizi istruttori, l’informativa che riproponga acriticamente un nucleo di elementi già vagliati dal giudice amministrativo e qualificati come inidonei a configurare il condizionamento, e che per il resto si basi su rapporti di parentela privi di un quid pluris da cui inferire una cointeressenza economica e gestionale. Il giudice amministrativo sindaca la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale, con pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo.
Il Fatto
L’impresa ricorrente, attiva nel settore della produzione, era iscritta nella white list della Prefettura sin dal 2015, con rinnovi negli anni 2017 e 2019. Dopo l’istanza di permanenza trasmessa il 31.07.2020, a distanza di quattro anni la Prefettura ha notificato un preavviso ex art. 92, comma 2-bis, D. Lgs. n. 159/2011, fondato sull’unico dato del rapporto di coniugio tra la titolare e un soggetto ritenuto controindicato. Esaurito il contraddittorio, è stata adottata l’informativa interdittiva impugnata.
La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 84 e 91 D. Lgs. n. 159/2011 e della legge n. 241/1990, per difetto di motivazione ed eccesso di potere. L’amministrazione resistente ha sostenuto la congruenza degli elementi acquisiti e la sussistenza di un quadro di inaffidabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la censura sulla violazione del contraddittorio. Secondo la giurisprudenza richiamata non è richiesta un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali: non sussiste alcun vizio quando il provvedimento si fondi su una motivazione sintetica. Nella specie l’amministrazione ha esaminato i rilievi difensivi e li ha disattesi in correlazione con la motivazione espressa.
Il nucleo centrale del ricorso è invece accolto. Il giudice ricostruisce la natura dell’informativa: misura preventiva, che prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali e si fonda su accertamenti di polizia valutati dal Prefetto. La valutazione è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile sotto il profilo della logicità, della ragionevolezza e della proporzionalità. Non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per provare l’appartenenza mafiosa, potendo bastare elementi sintomatici e indiziari, purché valutati unitariamente.
Nel caso concreto l’istruttoria valorizza la posizione del coniuge della titolare: dipendente dell’impresa con contratto part time dal 2012, assolto con sentenza dal g.u.p. dai reati di associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata, destinatario di un sequestro di beni nel 2009 connesso a misure di prevenzione verso il fratello, a sua volta gravato da plurimi pregiudizi. L’informativa ipotizza che la titolare, priva di esperienza nel settore, sia mera prestanome di un’attività sostanzialmente riferibile al marito.
Il Collegio osserva però che tale complesso di circostanze è in parte coincidente con quello posto a base di una precedente interdittiva, annullata con pronuncia amministrativa passata in giudicato, che aveva escluso la rilevanza del rapporto tra i coniugi e dato positivo rilievo alla pronuncia di assoluzione. Quanto ai rapporti con i fratelli, il rapporto di parentela può assumere rilievo solo se, per prossimità del vincolo o caratteristiche concrete, lasci ritenere che l’impresa abbia conduzione familiare non estranea a parenti dediti a traffici illeciti.
Nella specie manca tuttavia un quid pluris da cui inferire cointeressenza economica e gestionale tra l’impresa e le società dei fratelli, pur in presenza di identità di oggetto dell’attività. Soccorre la pronuncia del Tribunale delle Misure di Prevenzione del 2010, richiamata nella sentenza amministrativa, dalla quale emerge che i rapporti tra i fratelli erano da tempo interrotti e che l’attività del coniuge non esprimeva affari illeciti. L’informativa si risolve così in una prognosi fondata, in parte prevalente, sulla riproposizione acritica di elementi già ritenuti inidonei e, per il resto, su circostanze parentali prive di riscontri sulla permeabilità mafiosa dell’impresa.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento per vizi istruttori e difetto motivazionale, restando salvo il riesercizio del potere. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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