Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la Carta docente (TAR Puglia n. 80 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato medesimo, senza che possa estendersi alla cognizione di domande correlate. L’Amministrazione soccombente è tenuta a dare esecuzione all’ordine del giudice quale inderogabile dovere d’ufficio. In caso di inerzia, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta, individuandolo, di regola, nel funzionario della stessa Amministrazione inadempiente, senza diritto a compenso. La fissazione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede un uso prudente, potendo essere negata ove risulti manifestamente iniqua, considerato che nel processo amministrativo comporta, di regola, un esborso di pubblico denaro.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro (sentenza pubblicata il 27.01.2025) il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando la regolarità della notifica del ricorso e la natura di cosa giudicata della sentenza del giudice ordinario, certificata dalla Cancelleria. Ha inoltre accertato che la sentenza era stata notificata con formula esecutiva in data 17.06.2025, sicché risultava decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Nel merito, il Collegio ha osservato che il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha contestato l’inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale. L’Amministrazione è stata quindi condannata a dare completa esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, con facoltà di delega, precisando che, trattandosi di dipendente pubblico della stessa Amministrazione, non sarà liquidato alcun compenso.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di fissazione delle astreintes, ritenendola manifestamente iniqua. Sul punto, ha richiamato il precedente TAR Puglia, Lecce, Sezione III, n. 204 del 2016, secondo cui le espressioni legislative sulla non iniquità e sulle ragioni ostative, pur generiche, evidenziano l’intenzione del legislatore di auspicare un uso prudente dell’istituto, tanto più nel processo amministrativo, ove la misura comporterebbe un esborso di pubblico denaro. La pronuncia si chiude con la condanna alle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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