Diffida a provvedere non vale come nuova istanza contro il silenzio (TAR Calabria n. 1130 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione è soggetta al termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a. La clausola di salvezza contenuta nella medesima disposizione richiede una nuova istanza di avvio del procedimento, idonea ad aprire un procedimento autonomo, e non un mero sollecito o diffida a provvedere sull’originaria richiesta. Ne consegue che la diffida, intervenuta dopo la scadenza del termine annuale, non riapre il termine per agire contra silentium e il ricorso proposto oltre detto termine è irricevibile.

Il Fatto

Una società attiva nel settore delle energie rinnovabili ha presentato al Ministero dell’Ambiente un’istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006, relativa a un impianto eolico da realizzare in diversi Comuni calabresi. Verificata la completezza della documentazione, l’amministrazione ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto e la consultazione pubblica si è conclusa nell’aprile 2024.

Decorso il termine di conclusione del procedimento senza alcun provvedimento, la ricorrente ha inoltrato una diffida e, di fronte alla perdurante inerzia, ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per l’accertamento del diritto al rimborso dei diritti di istruttoria. Si sono costituite le amministrazioni statali e la controinteressata, che ha eccepito la tardività del ricorso. La tutela cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di irricevibilità, che ritiene fondata. Il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 25.08.2024, come la stessa ricorrente ha dedotto, cosicché l’azione avrebbe dovuto essere proposta, in forza del combinato disposto degli artt. 31, comma 2, e 117, comma 1, c.p.a., entro un anno da tale data, con sospensione feriale dei termini fino al 31.08.2025. La notifica del ricorso è però intervenuta solo il 30.03.2026.

La ricorrente sostiene che la diffida notificata nel febbraio 2026 costituisca riproposizione dell’istanza, dalla quale far decorrere il termine dell’art. 31, comma 2, c.p.a. Il Tribunale non condivide questa lettura. La norma fa salva la riproponibilità dell’istanza solo ove ne ricorrano i presupposti e si riferisce a una nuova istanza, che apre un procedimento del tutto nuovo: non può essere sostituita da un invito o da una diffida a provvedere sulla richiesta originaria.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la diffida può valere come nuova istanza solo se contiene una richiesta di riapertura del procedimento e non un semplice sollecito a concludere quello pendente (Cons. Stato, sez. IV, n. 9123 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 1469 del 2025; TAR Sicilia, Catania, n. 2983 del 2024; TAR Sicilia, Catania, n. 856 del 2026). Diversamente opinando, si priverebbe di rilievo il termine decadenziale e si consentirebbe all’interessato di eludere la decadenza tramite la mera presentazione di diffide.

Il Tribunale aggiunge che, ove pure la nota del 13.02.2026 fosse qualificata come nuova istanza, non sarebbe comunque decorso il termine di centosessanta giorni per la definizione del procedimento, né sarebbe maturata la correlata inerzia necessaria per agire. Il ricorso è pertanto irricevibile. Le spese seguono la soccombenza verso la controinteressata, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori, e sono compensate verso le amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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