Ottemperanza al giudicato esclude penalità di mora per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 269 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza al giudicato e ordina all’Amministrazione di conformarvisi, ma non assume contenuto costitutivo del credito: la misura del diritto soddisfatto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono pertanto vincolanti per il debitore pubblico, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo il titolo e la legge. Le penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non sono dovute quando l’esiguità del debito le renda manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative. È comunque necessario il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione per il recupero coattivo.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per un determinato anno scolastico, la somma di euro 500,00 tramite assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Il titolo era passato in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stato notificato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., richiamato dall’art. 114 cod. proc. amm.

Il giudice amministrativo ribadisce un passaggio qualificante. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, in particolare gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio rileva il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione del termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli ulteriori accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, sempre nei limiti verificati dal titolo e dalla legge. Non sono invece dovute le somme richieste a titolo di penalità di mora: le astreintes sono escluse quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, come nella fattispecie, ove l’esiguità del debito le rende eccessivamente afflittive.

Per il caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo su istanza diretta del creditore, trascorso il termine assegnato, provvedendo entro i successivi centoventi giorni. Non è dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del soggetto preposto alla gestione della spesa pubblica. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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