Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e principio dispositivo (TAR Calabria n. 965 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, connotato dalla natura soggettiva della giurisdizione esercitata, vige il principio dispositivo. Il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può, pertanto, dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: è quindi tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Comando Legione Carabinieri Calabria, ha impugnato la determina con cui è stata rigettata la propria istanza di esonero dalla specializzazione di “operatore di laboratorio analitico“, unitamente agli atti presupposti e consequenziali del relativo procedimento.

Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o irricevibilità del ricorso ovvero il rigetto nel merito. Resposta l’istanza cautelare, nelle more del giudizio il ricorrente è stato trasferito presso altro Comando Legione, con differenti mansioni. Con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso e chiesto dichiararne l’improcedibilità, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dei poteri del ricorrente nel processo amministrativo: sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte conserva piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.

Da tale premessa discende il correlativo limite dei poteri del giudice. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue che, ove il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice è tenuto alla declaratoria di improcedibilità.

Il Collegio ha richiamato a sostegno una serie di precedenti conformi: TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 2523 del 2026; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, n. 4039 del 2026; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 5 del 2026. Ha inoltre ribadito che il processo amministrativo risponde al principio dispositivo, con richiamo a TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4480 del 2025; TAR Veneto, sez. II, n. 1199 del 2024; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1632 del 2022.

Quanto alle spese, il Collegio le ha integralmente compensate, in considerazione dell’esito in rito e dei peculiari interessi sottesi alla vicenda contenziosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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