Decreto ingiuntivo non opposto azionabile con l’ottemperanza (TAR Campania n. 928 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, al pari della sentenza passata in giudicato, è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza, essendo impugnabile nei soli casi di revocazione e di opposizione di terzo di cui all’art. 656 c.p.c. L’azione è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel giudizio di ottemperanza sono liquidabili, in via omnicomprensiva nelle spese di lite, le sole spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, con esclusione di quelle di precetto e delle procedure esecutive non satisfattive. Il credito autonomo dei difensori per le spese liquidate con attribuzione non è azionabile dal solo assistito.
Il Fatto
Un docente di ruolo ha ottenuto, nei confronti dell’Amministrazione dell’Istruzione, un decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro per differenze retributive, non opposto e dichiarato esecutivo, recante la condanna al pagamento di una somma di denaro oltre interessi legali sino al saldo.
Dopo la notifica in forma esecutiva del titolo e il decorso del termine di grazia di 120 giorni, l’Amministrazione è rimasta inerte. Il creditore ha allora proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformarsi al giudicato e, per il caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’indirizzo consolidato secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato. La sua stabilità è confermata dal regime delle impugnazioni: revocazione e opposizione di terzo nei limitati casi dell’art. 656 c.p.c. Ne deriva il valore di cosa giudicata anche ai fini dell’ottemperanza, già prevista dall’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 e oggi dall’art. 112, comma 2, c.p.a.
La documentazione versata in atti conferma che il decreto non è stato opposto. Il ricorso è dunque ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente di azionare i provvedimenti del giudice ordinario. Sussistono anche gli altri presupposti: la notifica del titolo esecutivo e il decorso dei 120 giorni prescritti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale afferma pertanto l’obbligo dell’Amministrazione, passivamente legittimata quale successore dell’originario ingiunto, di dare completa esecuzione al titolo, ove non vi abbia già provveduto. L’ordine è circoscritto alla sorte capitale e agli interessi, con esclusione delle spese della procedura liquidate con attribuzione ai difensori: questi ultimi sono titolari di un autonomo titolo di credito, distinto da quello dell’assistito, che non risulta aver agito in proprio.
Quanto alle spese successive al decreto, il Collegio ne ammette la corresponsione solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, in quanto titolate nello stesso provvedimento. Restano escluse le spese di precetto e quelle delle procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore di avvalersi di strumenti diversi dall’ottemperanza. Tali voci accessorie sono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo.
Il termine per l’esecuzione è fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, e il compenso è posto a carico dell’Amministrazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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