Il diniego di cittadinanza per naturalizzazione può fondarsi su mere notizie di reato e procedimenti pendenti (TAR Lazio n. 12255 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera f), della legge n. 91/1992, la residenza legale decennale costituisce solo il presupposto per la proposizione della domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione circa l’integrazione del richiedente e la sua affidabilità. Il provvedimento di diniego può essere legittimamente fondato anche su mere notizie di reato e su procedimenti penali ancora pendenti, senza che ciò violi il principio di presunzione di innocenza, atteso che le risultanze fattuali della vicenda penale possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo in forza del principio di pluriqualificazione dei fatti giuridici. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato al controllo estrinseco e formale, non potendo estendersi al merito della valutazione discrezionale, salvo i casi di evidente travisamento dei fatti o illogicità manifesta.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, respingeva la domanda, ritenendo non sussistente la coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente, in ragione di una pluralità di vicende penali: un decreto penale di condanna del 2010 per i reati di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 650 c.p., un procedimento penale pendente per il reato di cui all’art. 640-bis c.p. e ulteriori segnalazioni di reato per furto aggravato e truffa aggravata.
Avverso il decreto di rigetto il ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, evidenziando in particolare la risalenza dell’unica condanna penale e la mancanza di pronunce di condanna per le altre vicende. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento di diniego legittimo e adeguatamente motivato. Il Collegio ha preliminarmente chiarito la natura dell’atto di concessione della cittadinanza, definito come provvedimento di alta amministrazione caratterizzato da amplissima discrezionalità, sindacabile soltanto nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, che non si estende al merito delle valutazioni riservate all’Amministrazione.
Quanto al valore delle vicende penali, il Collegio ha affermato che i precedenti e le segnalazioni devono essere considerati come indicatori sintomatici nell’ambito di un giudizio prognostico complessivo sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale. La valutazione non è atomistica ma globale, trattandosi di esprimere un giudizio d’impatto sulla personalità del naturalizzando. Il decreto penale di condanna del 2010, sebbene relativo a fattispecie contravvenzionale, è stato ritenuto legittimamente valutato in quanto sintomatico di scarsa collaborazione con le autorità dello Stato.
Particolare rilievo è stato attribuito al procedimento penale ancora pendente per il reato di cui all’art. 640-bis c.p., punito con la reclusione da due a sette anni. Il Collegio ha richiamato il principio per cui tale fattispecie, essendo preclusiva all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992, costituisce a fortiori circostanza ostativa alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione. La circostanza che il procedimento sia ancora pendente non ha impedito all’Amministrazione di valorizzarlo, atteso che le valutazioni sul piano amministrativo si pongono su un piano autonomo rispetto a quello penale, in forza del principio della pluriqualificazione dei fatti giuridici.
Il Collegio ha infine escluso la violazione del principio di presunzione di innocenza, richiamando l’orientamento secondo cui le risultanze penali possono essere valutate negativamente in sede amministrativa anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini sanzionatori ma per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione del richiedente.
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Nota della Redazione
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