Legittimo l’avviso orale del Questore su sole risultanze fattuali di pericolosità (TAR Calabria n. 709 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di prevenzione di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e, in particolare, l’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. n. 159/2011, non richiedono prove compiute sulla commissione di reati. È sufficiente che l’Autorità di P.S. ravvisi risultanze fattuali tali da ritenere configurabile una personalità propensa a comportamenti antigiuridici, riconducibile a una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Il giudizio sulla pericolosità sociale è prognostico e preventivo: non punisce condotte pregresse, ma previene condotte future lesive della sicurezza pubblica. Ne deriva che la valutazione di opportunità della misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede di legittimità solo sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico o dell’incongruenza della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale di p.s. emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro il 13.08.2021, su proposta della Compagnia dei Carabinieri, e notificatogli in data 1.10.2021, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’inadeguatezza della motivazione e la carenza di istruttoria.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio. Con ordinanza del 19.01.2022 la domanda cautelare è stata respinta per carenza del requisito del fumus boni iuris. All’udienza straordinaria di smaltimento del 20 marzo 2026 la causa è stata assegnata a sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, che individua le categorie destinatarie delle misure di prevenzione, e dall’art. 3, che consente al Questore di avvisare oralmente i soggetti che dimorano nella provincia indicando i motivi degli indizi a loro carico. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal TAR, esclude che l’avviso orale presupponga contestazioni già sottoposte all’autorità giudiziaria.

La misura presenta un minimo impatto sui diritti di libertà del cittadino e consiste in un avvertimento finalizzato a prevenire la commissione di reati mediante l’invito a tenere una condotta conforme alla legge. Poiché non punisce comportamenti pregressi ma previene condotte future, la valutazione di proporzionalità va formulata in chiave prognostica, con giudizio sulla probabilità della futura condotta dell’avvisato.

Il Collegio ribadisce che non occorrono prove compiute poste a base di una sentenza penale: sono sufficienti risultanze fattuali idonee a indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale. La locuzione “può” dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 conferisce all’autorità amministrativa un ampio potere discrezionale, espressione di valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità salvo i profili di abnormità dell’iter logico o di incongruenza della motivazione.

Nel caso concreto il TAR ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato i propri poteri. Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Questore può valutare il se e il quando emanare il provvedimento, decidendo se procedere senza indugio o se avvisare il destinatario: le condotte dedotte rendono non irragionevole l’omissione per ragioni di tutela dell’incolumità personale.

Sul merito, il ricorrente risulta gravato da pregiudizi penali in materia di maltrattamenti in famiglia, evasione e atti persecutori, nonché da frequentazioni controindicate. I contatti con soggetti pregiudicati, in circostanze di tempo e luogo che escludono il mero contatto occasionale, costituiscono di per sé circostanza atta a escludere la piena affidabilità del soggetto. Il ricorso è pertanto respinto, con revoca del gratuito patrocinio e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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