Inefficacia retroattiva di autorizzazioni FER dichiarata incostituzionale: annullamento del provvedimento regionale (TAR Sardegna n. 348 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione regionale dichiara l’inefficacia di un’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili, rilasciata in data antecedente all’entrata in vigore di una legge regionale che individui le aree non idonee, quando la norma applicata sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del principio del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della libertà di iniziativa economica ex artt. 3 e 41 Cost. La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 2 e comma 5, quarto periodo, della l.r. n. 20/2024 implica che il titolo abilitativo già conseguito non possa essere travolto dalla sopravvenuta disciplina, atteso che la previsione della sola “modifica irreversibile dello stato dei luoghi” come unico limite alla retroattività è stata ritenuta irragionevole e lesiva dell’affidamento dell’operatore economico.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota con cui la Regione Autonoma della Sardegna aveva dichiarato l’inefficacia dell’autorizzazione unica, rilasciata nel 2021, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ritenendo l’area non idonea ai sensi della sopravvenuta l.r. n. 20 del 2024 e non integrata la condizione di esclusione della modifica irreversibile dello stato dei luoghi. La società deduceva l’illegittimità costituzionale della norma regionale applicata, anche per violazione del legittimo affidamento, evidenziando come l’Amministrazione stessa avesse contribuito a impedire il completamento dei lavori. Il giudizio era riunito al merito dell’istanza cautelare e, in prossimità dell’udienza, la ricorrente richiamava la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima legge regionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto il ricorso fondato, cogliendo la censura assorbente relativa all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 5, quarto periodo, della l.r. n. 20/2024, nella parte in cui impone di applicare la disciplina anche ai procedimenti autorizzativi già conclusi, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi.
Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, il Collegio ha osservato che il legislatore sardo ha inteso travolgere tutti gli atti autorizzativi già rilasciati, frustrando l’affidamento degli operatori che si erano attivati. La Corte ha evidenziato che disposizioni che modificano in senso sfavorevole la disciplina di rapporti giuridici sorti in precedenza non sono di per sé incompatibili con la Costituzione, ma devono soggiacere a uno scrutinio stretto di non arbitrarietà e non irragionevolezza. La disposizione regionale è stata ritenuta irrazionale in quanto vanifica i provvedimenti autorizzativi per la costruzione di impianti FER senza ragioni di carattere tecnico o scientifico, violando l’affidamento e la certezza del diritto, nonché gli artt. 3 e 41 Cost.
La Corte costituzionale ha inoltre rilevato il contrasto con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione delle rinnovabili di cui alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE. Sulla base di tali premesse, il TAR ha concluso che la Regione non avrebbe potuto applicare la legge regionale a un titolo conseguito in data antecedente alla sua entrata in vigore, annullando il provvedimento di sospensione e riconoscendo la possibilità di riprendere i lavori. La domanda risarcitoria, formulata in via subordinata, è rimasta assorbita dall’accoglimento della domanda di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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