Sei scatti stipendiali per TFS anche al collocamento a riposo su domanda (TAR Calabria n. 673 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 spetta al personale delle Forze di polizia anche quando il collocamento in quiescenza avvenga su domanda, purché sia maturato il duplice requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non è stabilito a pena di decadenza: la sua omissione non preclude il riconoscimento del beneficio, mancando una previsione espressa in tal senso e non essendo la fattispecie connotata da chiarezza dei presupposti. Il requisito contributivo e anagrafico della norma previdenziale non recepisce automaticamente le sopravvenienze normative intervenute in tema di età pensionabile, né opera alcun rinvio all’istituto della pensione di anzianità.
Il Fatto
I ricorrenti, in servizio nell’Arma dei Carabinieri, sono cessati dal servizio su domanda al raggiungimento di 35 anni di servizio utile e 55 anni di età. Hanno chiesto all’I.n.p.s. il riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, con la condanna dell’istituto alla corresponsione delle somme aggiuntive, degli interessi e della rivalutazione.
L’istituto previdenziale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, sul rilievo di aver liquidato il T.F.S. secondo i dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza, e la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di carenza di legittimazione passiva: secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 1231 del 2019), l’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.S. è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia.
Nel merito la censura è fondata. L’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 si colloca nel quadro dell’omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza. Il comma 1 riconosce i sei scatti al personale che cessa per età, inabilità o decesso; il comma 2 li estende a chi chieda il collocamento in quiescenza avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
La difesa dell’istituto sovrappone due regimi distinti: quello della determinazione del T.F.S., richiamato per il personale militare dall’art. 1911, comma 3, D. Lgs. n. 66/2010, e quello dei presupposti della pensione di anzianità. La corrispondenza originaria tra i requisiti è venuta meno per effetto delle sopravvenienze normative e non può fondare una connessione inscindibile. Il comma 2, del resto, non opera alcun rinvio all’istituto pensionistico, ma esplicita le soglie numeriche con espressioni dal significato univoco. Un eventuale difetto di coordinamento andrebbe corretto in sede legislativa, non con un’interpretazione contraria al tenore letterale.
Non persuade neppure la tesi decadenziale. Il legislatore, se avesse voluto collegare alla violazione del termine del 30 giugno la perdita della facoltà, lo avrebbe previsto espressamente. Il termine va letto in combinato disposto con il comma 3: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’eventuale ambiguità della disposizione non consente di farne discendere conseguenze preclusive, che presuppongono la chiarezza dei presupposti.
Il riconoscimento non determina un’estensione generalizzata del beneficio: resta subordinato al duplice requisito anagrafico e contributivo, espressione di discrezionalità legislativa, e risponde alla finalità di evitare disparità tra categorie assimilabili del comparto sicurezza. Non sussiste contrasto con l’art. 81 Cost., poiché la norma di copertura esiste e il relativo principio costituisce limite per il legislatore, non per il giudice. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo dell’istituto di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti, oltre interessi legali. Spese compensate.
Nota della Redazione
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