Revoca dell’autorizzazione commerciale per sospensione ultrannuale dell’attività (TAR Lombardia n. 2260 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 22, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 114/1998 configura un presupposto vincolante di decadenza dell’autorizzazione commerciale: l’Amministrazione, una volta accertata la sospensione dell’attività per un periodo superiore a un anno, non gode di alcuna discrezionalità ed è tenuta a dichiarare la decadenza. La revoca conseguente ha natura sostanzialmente sanzionatoria e non può esservi alcun legittimo affidamento in capo a chi abbia sospeso l’attività oltre il termine di legge. La competenza a disporre la revoca spetta al Dirigente, non al Sindaco, ai sensi dell’art. 107, comma 5, d.lgs. n. 267/2000.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva dal 2007 nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di materiale idrotermosanitario, impugnava la revoca dell’autorizzazione per media struttura di vendita, disposta dal Comune ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 114/1998, per presunta inattività dell’esercizio dal 2018. Il provvedimento faceva seguito a un avvio di procedimento del gennaio 2023 e a un sopralluogo del 26 gennaio 2023, nonostante le osservazioni e la documentazione prodotta dalla società per dimostrare la continuità dell’attività.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento di revoca adottato nell’esercizio di potestà autoritativa e discrezionale, e ha condiviso l’orientamento che attribuisce al Dirigente e non al Sindaco la competenza a disporre la decadenza dell’autorizzazione commerciale.

Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della stessa Sezione secondo cui la norma non lascia alcuna discrezionalità all’Amministrazione, la quale, una volta constatata la perdurante chiusura ultrannuale, non può che dichiarare la decadenza. Pur dubitando della sussistenza dell’interesse della ricorrente, che aveva ceduto il ramo d’azienda, il Tribunale ha prescinto dall’eccezione di inammissibilità, esaminando il merito e ritenendo il ricorso infondato.

L’istruttoria condotta dal Comune è stata giudicata accurata: la documentazione sulle utenze, limitata alle annualità 2019-2022 e intestata ad altra società, e il degrado dei locali già dal 2016 hanno confermato la cessazione dell’attività. Il provvedimento di revoca risultava adeguatamente motivato, avendo dato puntuale riscontro alle osservazioni della ricorrente e dichiarato la disponibilità a valutare ulteriore documentazione.

Quanto al legittimo affidamento, la Corte ha escluso che possa configurarsi in capo a chi abbia sospeso l’attività oltre l’anno, essendo la revoca un atto dovuto una volta accertato il presupposto. La decisione è stata infine assunta secondo il principio della ragione più liquida, avendo le questioni esaminate esaurito la vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *