Visto negato per difetto genetico di motivazione dellincarico dirigenziale (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 201 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento dell’incarico dirigenziale è atto privatistico riconducibile ai poteri negoziali del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, con devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario. Ciò non esclude che l’operato della P.A., anche in veste di datore di lavoro, debba rispettare i criteri di massima dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, letti alla luce delle clausole di correttezza e buona fede degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’art. 97 Cost. L’atto di conferimento richiede un’adeguata motivazione delle ragioni della scelta, con esplicitazione delle qualità del prescelto e delle ragioni dello scarto degli altri. Una motivazione solo apparente, riempita di contenuti in sede istruttoria, integra un difetto genetico di motivazione che impedisce al giudice contabile il controllo e non può essere sanato nel procedimento di controllo preventivo.

Il Fatto

Con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania veniva conferito a una dirigente scolastica, risultata perdente posto a seguito del dimensionamento della rete scolastica, l’incarico dirigenziale presso un istituto comprensivo, a decorrere dal 1°.9.2024. L’assegnazione era qualificata come d’ufficio, con la sola motivazione che la sede sarebbe stata “scuola adeguata alle competenze professionali” della dirigente.

La dirigente aveva presentato istanza di mutamento di incarico, senza che risultasse in atti alcuna preferenza. Il Magistrato istruttore contestava all’Amministrazione un difetto di motivazione, rilevando che l’assegnazione d’ufficio presuppone che il dirigente non abbia indicato preferenze accoglibili. L’Amministrazione replicava con nota di riscontro, illustrando le ragioni della scelta e il criterio di preferenza adoperato. La Sezione deferiva quindi il provvedimento alla pronuncia collegiale sul visto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’inquadramento dell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale nel rapporto di lavoro privatizzato. Si tratta di atto privatistico riconducibile ai poteri negoziali del datore di lavoro, come conferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul conferimento e la revoca degli incarichi, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001. La procedura non è qualificabile come concorsuale, perché la P.A. verifica l’idoneità del dirigente senza attribuire punteggi né formare una graduatoria.

Da ciò la Corte trae la conseguenza che non sono direttamente applicabili le disposizioni della legge n. 241/1990. Ciò non esime però l’operato della P.A. dal rispetto dei limiti esterni dell’attività amministrativa: esso deve risultare logico, coerente e non contraddittorio, fondato su presupposti fattuali esistenti, nel rispetto del quadro normativo e degli atti di macro-organizzazione. Il riferimento è ai criteri dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, applicabili tramite le clausole generali di correttezza e buona fede.

Ne deriva l’esigenza di un’adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato è stato prescelto all’esito della valutazione comparativa. Il requisito impone di esplicitare non solo le qualità del prescelto, ma anche quelle degli altri candidati e le ragioni dello scarto, senza che l’adempimento possa essere assolto in via meramente formale.

Nel caso concreto il decreto è affetto da sostanziale carenza di motivazione: si limita a qualificare la sede come adeguata alle competenze professionali, formula di stile che si è riempita di contenuti solo grazie all’integrazione motivazionale operata in sede istruttoria. La Corte esclude che tale integrazione possa valere: la motivazione costituisce baricentro dell’atto e consente al destinatario di comprenderne le ragioni e di valutare l’impugnazione, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost.

Il privato destinatario, non essendo parte del procedimento di controllo, non può accedere agli atti e, a fronte di un’integrazione postuma, resterebbe nella impossibilità di conoscere le ragioni del diniego. La carenza genetica impedisce inoltre alla Corte il controllo dell’art. 3 legge n. 20/1994, imponendo il rilievo istruttorio che altera la fisiologica dialettica tra amministrazione e organo di controllo. La Sezione ricusa pertanto il visto e la registrazione del decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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