Illegittimo il silenzio-assenso sull’antenna per mancata pubblicità dell’istanza (TAR Lazio n. 606 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso previsto dall’art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003 non sana il vizio derivante dalla violazione dell’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza imposto dal comma 4 della stessa disposizione. L’omessa pubblicità non è riconducibile alle ipotesi di esclusione dell’annullabilità di cui all’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché la partecipazione procedimentale dei soggetti esposti al campo elettromagnetico costituisce interesse sostanziale e non vizio meramente formale. Le modifiche normative sopravvenute non si applicano al procedimento già avviato, in forza del principio tempus regit actum. Parimenti illegittima è l’autorizzazione adottata senza la propedeutica istruttoria sulla possibilità di localizzare l’impianto in area preferenziale, dovendosi spiegare in sede procedimentale le ragioni ostative a tale collocazione.
Il Fatto
La società di telefonia ha presentato al Comune, nel luglio 2018, istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base. Il Comune, con ordinanza del settembre 2018, ha rilevato la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica e di quella sismica, ordinando la non prosecuzione dell’attività e indicando la possibilità di conformazione entro trenta giorni. Acquisiti i pareri di competenza e l’autorizzazione paesaggistica regionale, la società ha comunicato l’inizio dei lavori; con determinazione del febbraio 2020 il Comune ha accertato l’intervenuto silenzio-assenso.
I proprietari di immobili limitrofi hanno impugnato gli atti propedeutici all’installazione, deducendo la violazione degli obblighi di pubblicità dell’istanza, la mancata formazione del silenzio-assenso, la carenza di autorizzazione sismica e la violazione del regolamento comunale sugli impianti. Hanno poi introdotto motivi aggiunti dopo l’ostensione documentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. L’interesse al ricorso è adeguatamente prospettato dai proprietari e residenti, che hanno dedotto e documentato il pregiudizio alla salute e agli interessi patrimoniali; stabilire se i pregiudizi sussistano è questione di merito, non di rito. Sussistono anche i presupposti del ricorso collettivo, per l’identità di oggetto e di censure e l’assenza di conflitti di interessi.
È fondato il primo motivo. Il comma 4 dell’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 impone allo sportello competente di pubblicizzare l’istanza. Tale pubblicità assicura la partecipazione dei soggetti esposti al futuro campo magnetico e interessati all’impianto sotto il profilo urbanistico ed edilizio, come affermato dalla Corte cost. n. 232 del 2007. L’onere non è stato assolto e da ciò consegue l’illegittimità del provvedimento. Non opera la disciplina sanante dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990, secondo l’indirizzo maggioritario condiviso dal Collegio, richiamato con TAR Campania n. 7430 del 2018 e TAR Veneto n. 2021.
Irrilevanti sono le innovazioni introdotte dall’art. 27 l. n. 182/2025, entrate in vigore dopo il procedimento e a esso non applicabili in base al principio tempus regit actum.
È infondato il secondo motivo: l’ordinanza del settembre 2018 non conteneva un diniego definitivo, ma indicava la possibilità di conformazione mediante acquisizione dei pareri mancanti, e non è dunque preclusiva alla formazione del titolo tacito. Irrilevante è l’inizio anticipato dei lavori, poiché il termine sarebbe comunque decorso al momento dell’atto ricognitivo.
Infondati sono il terzo e il quarto motivo: l’autorizzazione sismica risulta rilasciata e le norme invocate non impongono una distanza minima dagli immobili limitrofi. È invece fondato il quinto motivo, valutato con l’ultimo dei motivi aggiunti: manca l’istruttoria sulla possibilità di collocare l’impianto in area preferenziale ai sensi degli artt. 3 e 5 del regolamento comunale. Le aree preferenziali non escludono altre localizzazioni, ma le ragioni ostative, anche di copertura di rete, devono essere spiegate in sede procedimentale; non basta il richiamo generico alla planimetria allegata al regolamento. Gli altri motivi aggiunti sono infondati.
Nota della Redazione
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