L’assenza dell’Adeverinta ministeriale romena non è ostativa al riconoscimento del titolo estero (TAR Lazio n. 8335 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attestazione rilasciata dal Ministero dell’Istruzione dello Stato membro d’origine (c.d. Adeverinta) costituisce un elemento certamente utile ma non necessario del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, non potendo la sua assenza condurre automaticamente al rigetto dell’istanza. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione concreta e individuale dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, anche attraverso l’esame degli altri titoli formativi (quali i corsi psicopedagogici c.d. Nivel), procedendo alla comparazione con i requisiti nazionali e disponendo, ove occorra, misure compensative proporzionate ai sensi dell’art. 14 della direttiva n. 2005/36/CE. I termini procedimentali di cui all’art. 51 della direttiva e all’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 hanno natura ordinatoria, ma il loro mancato rispetto impone di modularne gli effetti sugli obblighi del richiedente secondo i principi di correttezza e buona fede.
Il Fatto
La ricorrente, docente, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Romania per le classi di concorso A018 e A019. Il diniego era motivato dalla mancata produzione dell’Adeverinta ministeriale romena, attestante il diritto all’insegnamento, e dalla asserita mancanza di apostille sui documenti prodotti. Il provvedimento interveniva dopo una precedente sentenza di questa Sezione che aveva accertato l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’originaria istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 18-22 del 2022 e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ha ricostruito il quadro normativo europeo di riferimento. La direttiva n. 2005/36/CE e i principi del TFUE impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione l’insieme dei diplomi e dei titoli presentati, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. In tale contesto, l’Adeverinta ministeriale non costituisce un prerequisito per l’esame dell’istanza, ma un atto a valenza certificativa del percorso formativo, al pari degli attestati universitari (Nivel). Il Collegio ha pertanto ritenuto illegittimo il provvedimento che aveva rigettato l’istanza senza aver svolto alcuna attività istruttoria comparativa dei percorsi formativi e senza valutare l’eventuale adozione di misure compensative.
La sentenza ha inoltre esaminato il profilo della condotta procedimentale dell’Amministrazione, rimasta inerte per anni prima di richiedere integrazioni documentali e di assegnare termini perentori. Il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 51 della direttiva – sebbene di natura ordinatoria – non può restare senza effetti, imponendo all’Amministrazione di modulare gli obblighi a carico del richiedente secondo i principi di correttezza e buona fede che fondano l’istituto del soccorso istruttorio.
Quanto al requisito dell’apostille, il TAR ha chiarito che la direttiva e il d.lgs. n. 206/2007 non richiedono in via generale la legalizzazione dei documenti, prevedendo un sistema di verifica dell’autenticità fondato sul dialogo tra Stati membri e sul non aggravamento della posizione del richiedente. La richiesta di copie autenticate è ammessa solo in caso di dubbio fondato e in una fase successiva dell’istruttoria, non potendo assumere valore ostativo alla procedibilità dell’istanza.
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di diniego annullato, con l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sulla base dei principi esposti e della documentazione versata in atti, anche in corso di giudizio. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.