Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su anzianità pre-ruolo (TAR Campania n. 1478 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato avente ad oggetto un’obbligazione pecuniaria a carico dell’amministrazione statale è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. L’amministrazione che non provveda all’esecuzione è tenuta a dimostrare l’avvenuto adempimento, non potendo l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa costituire legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo ordina l’esatta esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo e aveva condannato il Ministero ad operare il ricalcolo ai fini della ricostruzione di carriera, collocando il dipendente nella fascia stipendiale corrispondente e corrispondendo le differenze retributive maturate durante il precariato.

La sentenza era stata notificata all’amministrazione, munita di formula esecutiva, ed era passata in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di dichiarare l’obbligo di conformazione, di condannare l’amministrazione al pagamento delle somme e di nominare un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, essendo stato depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, e ammissibile, perché è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che vieta al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima della sua scadenza.

Nel merito, dalla documentazione in atti emerge che le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto esecuzione. L’amministrazione intimata non ha dimostrato di avervi provveduto, e sul punto il Collegio richiama il principio per cui l’onere della prova dell’adempimento grava sull’amministrazione obbligata, in coerenza con T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997/2023 e con Cass., Sezioni Unite Civili, n. 13533/2001.

Rispettate le formalità procedurali e accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso va accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere all’esatta esecuzione della sentenza entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, perché provveda entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta del ricorrente, attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza. Il Commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale della somma, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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