Nesso causale e responsabilità datoriale per il militare esposto a uranio impoverito (TAR Lazio n. 586 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale insorta in un militare impiegato in missioni internazionali in teatri di guerra integra confessione stragiudiziale e determina una presunzione di efficacia causale esclusiva e sufficiente del servizio prestato. Ne deriva che l’Amministrazione della difesa, quale ente datoriale tenuto agli obblighi di protezione di cui all’art. 2087 cod. civ., è onerata della prova contraria, consistente nella dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Sul piano del riparto, è sufficiente che il militare provi lo svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali od operative, l’insorgenza successiva della malattia tumorale e la sua riconducibilità al rischio professionale specifico tipizzato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare. L’incertezza scientifica sul nesso eziologico non esonera l’Amministrazione, il cui rischio causale ignoto non può essere trasferito sul singolo militare.

Il Fatto

Il ricorrente, primo caporal maggiore in congedo dell’Esercito Italiano, ha proposto dinanzi al TAR Lazio la domanda risarcitoria già introdotta davanti al Tribunale ordinario di Roma, per i danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali asseritamente subiti a causa di una leucemia mieloide acuta e di ulteriori infermità, contratte — secondo la prospettazione — per effetto del servizio prestato in missioni internazionali di pace in Bosnia Erzegovina, Kosovo e Iraq, con esposizione a uranio impoverito senza adeguati dispositivi di protezione né informazione sui rischi.

Il ricorrente ha richiamato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, la classificazione nella terza categoria della Tabella A, la qualifica di vittima del dovere equiparata e il reimpiego nei ruoli civili. Il Ministero della Difesa si è costituito con comparsa di stile; il Ministero dell’Economia non si è costituito. Il regolamento preventivo di giurisdizione, già proposto dall’Avvocatura, era stato dichiarato estinto per mancata integrazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto una verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. dinanzi al Collegio Medico Legale della Difesa, che ha escluso il nesso causale della leucemia con il servizio. Ha poi nominato un CTU, il cui elaborato ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 30% e ha qualificato la sofferenza morale interiore come di grado medio.

Il Collegio non ha condiviso le conclusioni del verificatore. Ha valorizzato il decreto dirigenziale e i pareri del Comitato di Verifica, che hanno riconosciuto la patologia dipendente da causa di servizio perché riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative dei teatri operativi. A tale riconoscimento ha attribuito portata di confessione stragiudiziale, con valenza anche nell’azione risarcitoria, e ha affermato che esso determina una presunzione di efficacia causale del servizio.

La decisione si richiama alla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2025, che ha individuato nell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare un rischio professionale specifico legato alle missioni fuori dai confini nazionali e all’impiego in poligoni e siti di stoccaggio. Il legislatore ha così considerato sussistente la causa di servizio direttamente dalla legge, superando le difficoltà probatorie, e ha ribaltato sul Ministero il rischio della causa ignota.

Sul piano del riparto, in linea con l’art. 2087 cod. civ., al militare è richiesto di provare lo svolgimento del servizio in condizioni che ne abbiano aumentato il rischio di malattia e l’insorgenza successiva di una patologia tumorale espressiva di quel rischio. All’Amministrazione spetta invece la prova di una specifica genesi extra-lavorativa. Nel caso di specie il Ministero non ha assolto tale onere, limitandosi a una costituzione formale. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa sulla diligenza massima dell’Amministrazione della difesa, che deve analizzare preventivamente il contesto operativo, adottare profilassi e fornire dispositivi di protezione, non potendo invocare la mancanza di evidenze scientifiche certe.

Accertata la responsabilità datoriale, il danno non patrimoniale è stato liquidato in Euro 132.939,00, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano. Il Collegio ha ritenuto non provate la sindrome post traumatica da stress e il bio-accumulo di xenobiotici, riconoscendo il risarcimento nei soli limiti della leucemia mieloide acuta. Su tale importo opera la compensatio lucri cum damno rispetto alle somme già corrisposte per il riconoscimento della causa di servizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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