Annullamento in autotutela dell’indebito e improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse, con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 152 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento di indebito, intervenuto nelle more del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse all’ostensione degli atti del relativo procedimento. Nei giudizi di accesso ai documenti, ove l’amministrazione non abbia riscontrato la richiesta e abbia adottato il provvedimento satisfattivo solo in conseguenza del ricorso, sussiste la soccombenza virtuale, che impone la condanna dell’ente al pagamento delle spese di lite.
Il Fatto
Un istante presentava all’INPS, in data 11.9.2025, una domanda di accesso ai documenti relativi a un procedimento di recupero di un indebito previdenziale. L’ente non riscontrava la richiesta, sicché l’interessato proponeva ricorso dinanzi al TAR della Puglia, chiedendo la declaratoria del proprio diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti. Con note depositate in data 26.1.2026, la parte ricorrente riferiva che, nelle more del giudizio, l’INPS aveva adottato un provvedimento di autotutela, annullando l’indebito oggetto della vicenda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’annullamento in autotutela della posizione debitoria aveva determinato il venir meno dell’interesse della parte ricorrente all’ostensione degli atti del relativo procedimento. La declaratoria di improcedibilità conseguente al sopravvenuto difetto di interesse è stata pertanto disposta, in ossequio al principio per cui il giudizio deve concludersi quando la decisione non possa più produrre alcuna utilità per il ricorrente.
Il Tribunale ha inoltre esaminato la questione delle spese di lite, richiamando il principio della soccombenza virtuale. La circostanza che l’INPS non avesse riscontrato la richiesta di accesso e avesse adottato il provvedimento satisfattivo solo dopo la proposizione del ricorso ha assunto rilievo dirimente ai fini della regolazione delle spese processuali.
In applicazione di tale principio, la Corte ha condannato l’INPS al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato se versato. La decisione precisa che, ove la pretesa azionata risulti soddisfatta soltanto in corso di causa, l’onere delle spese grava sull’amministrazione che ha dato causa al giudizio con il proprio contegno inadempiente.
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Nota della Redazione
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