Onere di provare l’epoca dell’abuso e ordine di demolizione parziale (TAR Lazio n. 570 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Grava sul privato interessato l’onere di dimostrare, con ragionevole certezza, l’epoca di realizzazione delle opere edilizie contestate, al fine di sottrarle alla necessità del titolo edilizio ratione temporis. La mera anteriorità del titolo rispetto alle opere non comprovate non integra prova sufficiente ex art. 2729 cod. civ. La diversa distribuzione delle tramezzature interne, ove il provvedimento non specifichi che ha interessato parti strutturali, non costituisce intervento rilevante ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, neppure in zona vincolata. La natura vincolata dell’ordinanza di demolizione ne impone la legittimità anche quando intervenga a distanza di tempo dall’abuso, quando il titolare attuale non ne sia responsabile e quando la notifica avvenga nei confronti di uno solo dei comproprietari. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non inficia il provvedimento ove il privato non dimostri che il contenuto sarebbe stato diverso.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria dal 2011 di un fabbricato sito in area vincolata, ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui il Comune le ha contestato, unitamente ad altri comproprietari, la non conformità dello stato attuale dell’immobile rispetto al titolo edilizio originario del 1967, con riguardo a undici opere. La ricorrente ha dedotto l’anteriorità di alcune opere al 1° settembre 1967, l’affidamento maturato per il lungo decorso del tempo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’insussistenza dei vincoli paesaggistici al momento del rilascio del titolo.

Il Comune si è costituito in resistenza. L’istanza di sospensiva è stata parzialmente accolta in sede cautelare. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’onere probatorio sull’epoca di realizzazione delle opere. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 431 del 21 gennaio 2025, il Tribunale ribadisce che tale onere incombe sul privato, unico soggetto nella disponibilità dei documenti idonei a comprovare con ragionevole certezza la data del manufatto. La sola circostanza che il fabbricato sia stato oggetto di nulla osta nel febbraio 1967 non consente di ritenere provate, ex art. 2729 cod. civ., l’anteriorità delle porzioni non rappresentate nel titolo originario.

Su questa base, i rilievi relativi agli abusi indicati ai numeri 1 e 2 dell’elenco sono respinti. Il Collegio osserva che la premessa della ricorrente non presenta consequenzialità logica: se il titolo non era necessario, non si comprende perché il dante causa non abbia rappresentato l’immobile nella domanda del febbraio 1967 in conformità a quanto avrebbe poi realizzato.

Accoglie invece il ricorso limitatamente all’abuso sub n. 3, relativo alla diversa distribuzione delle tramezzature interne. Poiché il provvedimento non specifica se tale modifica ha interessato parti strutturali, trova applicazione l’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, non assumendo rilievo la collocazione dell’immobile in area vincolata.

Il secondo motivo è respinto. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 17 ottobre 2017 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 9661 del 10 novembre 2023: la natura vincolata della misura repressiva ne impone la legittimità anche a distanza di tempo, non essendovi affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva che il decorso del tempo non sana. L’estraneità della ricorrente agli abusi e la sua qualità di comproprietaria dal 2011 sono irrilevanti, trattandosi di illecito permanente con ordine di carattere ripristinatorio, legittimamente notificato anche a uno solo dei comproprietari.

Il terzo motivo è respinto alla luce dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: la ricorrente non ha dimostrato che, se resa edotta dell’avvio del procedimento, avrebbe fornito elementi tali da orientare diversamente le scelte dell’amministrazione. Il quarto motivo cade per le ragioni già esposte sull’anteriorità delle opere. Il ricorso è pertanto accolto nei soli limiti indicati, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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