Ottemperanza e accertamento d’ufficio della cessazione della materia del contendere (TAR Abruzzo n. 223 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il Collegio non può limitarsi a prendere atto della mancata contestazione del ricorrente circa l’avvenuto adempimento dell’Amministrazione, allorché la circostanza del pagamento risulti esclusivamente dalla relazione depositata dall’Amministrazione stessa e non da una deduzione della sua difesa tecnica. In tale evenienza, l’omessa costituzione o la mancata comparizione delle parti in camera di consiglio non esime il giudice dall’accertare la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere o dell’inammissibilità del ricorso, potendo egli rilevarla d’ufficio ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e dovendo, a tal fine, invitare le parti a produrre memorie e a documentare l’effettivo pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Vasto, con la quale era stato accolto il suo ricorso in materia di riconoscimento di benefici economici. Avendo l’Amministrazione scolastica omesso di dare esecuzione al giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento delle somme spettanti.
Nella relazione depositata in vista della camera di consiglio, l’Amministrazione rappresentava che la sentenza era stata integralmente eseguita, avendo la Direzione Generale competente provveduto, per il tramite di SOGEI, ad accreditare le somme sul borsellino elettronico della ricorrente in data 12 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla camera di consiglio del 13 marzo 2026, nessuna delle parti era presente e che la resistente non aveva prodotto la prova dell’avvenuto pagamento, limitandosi alla relazione depositata agli atti.
Il TAR evidenzia come non sia possibile prendere meramente atto della omessa contestazione della parte ricorrente: l’accertamento dell’eseguito adempimento, infatti, non può fondarsi su una circostanza emersa solo dalla relazione dell’Amministrazione, non sostenuta da alcuna deduzione della difesa tecnica di quest’ultima. La mancata comparizione delle parti, pertanto, non implica automaticamente la definizione del giudizio in senso favorevole all’Amministrazione.
In applicazione dell’art. 73 c.p.a., il Collegio rileva d’ufficio la possibile esistenza di una causa di cessazione della materia del contendere — qualora il pagamento sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso — ovvero di una causa di inammissibilità del ricorso, qualora l’adempimento sia avvenuto prima della sua instaurazione. Al fine di verificare la sussistenza di tali presupposti, il giudice invita le parti a depositare memorie e la parte resistente a documentare l’avvenuto pagamento.
In accoglimento di tale istanza istruttoria, il TAR dispone la prosecuzione del giudizio e fissa la nuova camera di consiglio per il 25 settembre 2026, mantenendo il controllo sulla effettiva esecuzione della sentenza e sulla corretta definizione del contenzioso.
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Nota della Redazione
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