Reiterazione dell’istanza di accesso e natura confermativa del diniego per motivi di sicurezza (TAR Abruzzo n. 410 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di una domanda di accesso agli atti è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell’originaria istanza o a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante; in mancanza, il successivo diniego ha carattere meramente confermativo del primo, ormai inoppugnabile. Il diniego di accesso fondato sull’art. 3 del D.M. Interno 16 marzo 2022, che individua categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, non richiede una motivazione analitica ulteriore rispetto al richiamo della norma, ove una motivazione più diffusa possa compromettere indagini in corso.
Il Fatto
L’ingegner -OMISSIS-, già dipendente della società -OMISSIS- nello stabilimento di Casalbordino, aveva interesse a conoscere l’esito delle istanze presentate dalla società datrice di lavoro alla Prefettura di Chieti: la prima del 20 maggio 2022, relativa alla nomina di un “sostituto aggiuntivo” del titolare delle Licenze di P.S., e la seconda del 16 maggio 2024, riguardante la volturazione della direzione tecnica.
Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente presentava in data 11 novembre 2025 istanza di accesso agli atti. La Prefettura rispondeva con diniego del 19 novembre 2025, affermando che la documentazione richiesta rientrava tra i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 3 del D.M. Interno 16 marzo 2022. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost., nonché difetto assoluto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso rilevando, in via preliminare, la <parzialità ed incompletezza> della ricostruzione fattuale operata dal ricorrente. Dalla documentazione depositata dalla Prefettura emergeva, infatti, che il ricorrente aveva già presentato una precedente istanza di accesso il 23 marzo 2023, alla quale l’Amministrazione aveva risposto con diniego del 30 marzo 2023, rimasto inoppugnato, fondato sul riserbo d’ufficio di cui ai Decreti del Ministro dell’Interno n. 415/1994 e n. 508/1997.
Il Collegio ha richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la reiterazione della domanda di accesso è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi o di una diversa prospettazione dell’interesse; in mancanza, il nuovo diniego ha natura meramente confermativa del precedente, non essendo consentito aggirare il mancato tempestivo gravame. Nel caso di specie, l’istanza dell’11 novembre 2025 non allegava alcun elemento sopravvenuto rispetto al diniego del 2023, che non veniva nemmeno citato.
Quanto al vizio di motivazione, il TAR ha ritenuto sufficiente il richiamo all’art. 3 del D.M. Interno 16 marzo 2022, poiché una motivazione più analitica avrebbe potuto <compromettere le indagini in atto>, menzionate dall’Amministrazione nella memoria difensiva. La sinteticità del diniego risulta quindi giustificata dall’esigenza di non disvelare fatti idonei a pregiudicare l’attività di prevenzione e repressione della criminalità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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