Accesso agli atti del fascicolo personale e silenzio rigetto: onere di specificazione (TAR Lazio n. 569 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego tacito all’istanza di accesso agli atti non si configura quando l’amministrazione abbia dato riscontro alla richiesta, sia pure chiedendo al richiedente di specificare gli atti di cui intende ottenere copia e di provvedere al pagamento degli oneri dovuti. L’art. 25, comma 1, legge n. 241 del 1990 subordina il rilascio delle copie al pagamento dei relativi importi. L’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 186 del 2004 impone alla pubblica amministrazione di comunicare la richiesta ai controinteressati. Ne deriva che il mancato rilascio delle copie, quando dipenda dalla mancata collaborazione del richiedente, non integra la violazione del diritto di accesso. Il giudizio è pertanto inammissibile nella parte in cui presuppone un rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente, insegnante collocato in quiescenza, ha chiesto al dirigente dell’Istituto scolastico presso cui aveva prestato servizio di accedere agli atti del proprio fascicolo personale. Dopo un primo accesso, ha domandato di estendere la visione a ulteriori documenti contenuti in buste chiuse.
Con una comunicazione successiva il dirigente ha riscontrato la richiesta, chiedendo la compilazione di un modulo e la specificazione degli atti oggetto dell’ostensione. Il ricorrente ha ritenuto formatosi il silenzio rigetto e ha agito per la condanna dell’amministrazione alla consegna delle copie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, escludendo la sussistenza del silenzio rigetto dedotto. La decisione si fonda sulla ricostruzione delle interlocuzioni intervenute in sede amministrativa, delle quali l’amministrazione ha dato prova documentale.
Il dirigente ha dato riscontro all’originaria richiesta, ha invitato l’interessato a compilare il modulo predisposto, ha comunicato la propria disponibilità a riceverlo e ha consentito la visione dei documenti. In quella sede l’interessato ha chiesto copia degli atti senza corrispondere gli oneri previsti dall’art. 25, comma 1, legge n. 241 del 1990.
All’ulteriore istanza il dirigente ha replicato chiedendo di specificare quali atti fossero effettivamente di interesse, a fronte della mole dei documenti, sia per determinare l’importo dovuto sia per verificare il coinvolgimento di dati sensibili di terzi. Ha poi nuovamente inoltrato il modulo. Il ricorso è stato notificato sette giorni dopo l’ultima nota, con cui il dirigente aveva ancora sollecitato il completamento dell’istanza.
Secondo il Collegio, tale condotta dà applicazione all’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 186 del 2004, che obbliga l’amministrazione a comunicare la richiesta ai controinteressati per consentirne la partecipazione al procedimento. L’amministrazione ha accolto parzialmente l’istanza e ha indicato le modalità per il rilascio delle copie. Il mancato rilascio dipende dalla mancata collaborazione del richiedente, tenuto a specificare l’oggetto della richiesta e a consentire l’individuazione dei controinteressati e la quantificazione del dovuto.
Mancando un provvedimento espresso o tacito di rigetto, non sussiste la lamentata violazione del diritto di accesso. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.