Pagamento quota ridotta e cessazione materia del contendere ex art. 7 (TAR Lazio n. 4597 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, come convertito con modificazioni dalla l. n. 118 dell’8 agosto 2025, introduce un meccanismo di definizione agevolata delle obbligazioni di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, gravanti sulle aziende fornitrici. Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti avverso i provvedimenti di ripiano può essere dichiarata solo a seguito della comunicazione, da parte della Regione competente, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento alla segreteria del TAR Lazio.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio plurimi atti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione e di definizione delle linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e il decreto con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, determinando gli importi dovuti. In pendenza del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, prevedendo un meccanismo di definizione agevolata delle obbligazioni in questione.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente, con memoria del 15 gennaio 2026, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento del 25 per cento degli importi richiesti a titolo di ripiano ai sensi della disciplina sopravvenuta.
La Regione Toscana, con memoria del 20 gennaio 2026, ha confermato l’avvenuto pagamento da parte dell’azienda. Questa comunicazione costituisce il presupposto indefettibile richiesto dalla norma, la quale subordina la pronuncia di cessazione alla comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento del pagamento dell’importo dovuto. Tale comunicazione ha natura decisiva, atteso che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 assegna alle Regioni il compito di accertare l’avvenuto versamento e di comunicarlo senza indugio alla segreteria del TAR Lazio.
Il Collegio, verificata la sussistenza delle condizioni normative, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Con riferimento alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, in ragione della complessità delle questioni giuridiche, sia sostanziali che processuali, sottese alla decisione. La pronuncia si inserisce nel quadro della definizione stragiudiziale delle controversie in materia di ripiano, che consente alle aziende fornitrici di estinguere l’obbligazione con il versamento della quota ridotta, ottenendo un effetto di definizione del contenzioso pendente dinanzi al giudice amministrativo.
Nota della Redazione
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