Riconoscimento titolo estero sostegno e obbligo di misure compensative (TAR Lazio n. 464 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento, in Italia, di un titolo estero di specializzazione sul sostegno didattico è illegittimo quando l’Amministrazione, pur dichiarando di procedere al confronto comparativo, fonda il rigetto su rilievi di carattere generale e formale, senza un’effettiva valutazione delle competenze, abilità e conoscenze in concreto acquisite dall’interessato. Anche in assenza del titolo abilitativo e in presenza di differenze formative sostanziali, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono di prendere in considerazione l’insieme dei titoli e dell’esperienza pertinente. L’Amministrazione deve valutare la possibilità di assegnare misure compensative per colmare le differenze riscontrate, non potendo l’assenza del titolo abilitativo costituire una barriera preconcetta al riconoscimento.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento di un attestato di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, rilasciato da un’università straniera. L’Amministrazione ha rigettato l’istanza, ritenendo che il titolo non desse accesso all’insegnamento nel Paese di origine e che sussistessero differenze incolmabili rispetto al percorso formativo italiano disciplinato dal D.M. 30.09.2011.

Avverso il diniego la ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione e violazione della normativa europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con ordinanza, poi la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e dagli artt. 45 e 49 TFUE. Il riconoscimento presuppone che l’interessato, grazie alla qualifica conseguita nel Paese di origine, possa ivi esercitare la professione. Nel caso di specie manca l’attestazione dell’autorità spagnola resa ai sensi della direttiva, sicché la fattispecie va esaminata alla luce delle libertà fondamentali di circolazione e stabilimento.

Secondo la giurisprudenza euro-unitaria, richiamata anche dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, le autorità dello Stato membro ospitante devono prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Lo Stato membro resta libero di tener conto di un titolo non riconosciuto nel Paese di origine nell’ambito di tale valutazione comparativa.

Il Ministero, dopo aver rilevato la natura non abilitante del titolo, ha comunque proceduto al confronto. Tuttavia la valutazione è risultata affidata a rilievi di carattere generale e formale: il richiamo ai requisiti del D.M. 30.09.2011, la distinzione terminologica tra “sostegno educativo” e “sostegno didattico”, le modalità di svolgimento degli insegnamenti in modalità blended. Dalla documentazione emerge invece una diffusa sovrapposizione delle materie tra i due percorsi formativi, nonché lo svolgimento di laboratori e di un tirocinio diretto in presenza.

Il Collegio rileva inoltre che l’Amministrazione non ha considerato la possibilità di individuare misure ulteriori idonee a compensare le diversità formative, ritenendo che ciò realizzerebbe una disparità di trattamento con i docenti italiani. La giurisprudenza europea ammette l’assegnazione di misure compensative anche in caso di divergenze sostanziali e in assenza del titolo abilitativo, come statuito dalla Corte di Giustizia UE, sez. VI, 8 luglio 2021, C-166/2020.

Infine, il Tribunale valorizza il quadro normativo sopravvenuto. L’art. 7 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, e il Decreto Interministeriale n. 77 del 24.04.2025 hanno previsto percorsi di specializzazione per chi ha svolto all’estero percorsi formativi sul sostegno. Il Dicastero ha ammesso a tali percorsi docenti in possesso del medesimo titolo estero per cui è causa. Non si comprendono, dunque, le ragioni per cui misure compensative non possano colmare le differenze di una formazione che l’Amministrazione stessa ha ritenuto di qualità adeguata.

Il ricorso è accolto e il provvedimento di diniego annullato, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza, effettuando un’approfondita analisi della formazione e dell’esperienza complessivamente acquisite, anche ai fini dell’eventuale assegnazione delle misure compensative. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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