Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: conseguenze processuali (TAR Sardegna n. 147 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dalla parte ricorrente in udienza, con cui si attesta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, su tale istanza, non entra nel merito della controversia e si limita a pronunciare una decisione in rito. Quando la definizione del giudizio avviene per effetto di una circostanza sopravvenuta che ha reso inutile la prosecuzione del processo, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione del complessivo assetto degli interessi coinvolti, senza necessità di accertare la soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ditta ricorrente impugnava dinanzi al TAR Sardegna la determina con cui il Comune di Cagliari aveva rigettato l’istanza volta all’ottenimento di una concessione di suolo pubblico presso lo stadio Unipol Domus, finalizzata all’esercizio del commercio su area pubblica in occasione delle manifestazioni sportive del campionato di calcio 2022/2023. Avverso il diniego e gli atti presupposti — inclusa la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il regolamento comunale sul commercio — la società chiedeva l’annullamento, deducendone l’illegittimità sotto più profili. Il giudizio cautelare si concludeva con la reiezione sia dell’istanza monocratica sia di quella collegiale di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente in udienza, con la quale è stato espressamente riconosciuto il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito del ricorso, con contestuale richiesta di declaratoria di improcedibilità. Tale evenienza — riconducibile alla cessazione della materia del contendere ovvero alla sopravvenuta inutilità della pronuncia per la sfera giuridica del ricorrente — impone al giudice di arrestarsi in rito, senza alcuna disamina delle censure proposte.
Il TAR ha pertanto fatto applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla l’improcedibilità quale esito processuale del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse alla sua decisione. La pronuncia in rito prescinde da ogni valutazione nel merito, restando la controversia assorbita dalla circostanza sopravvenuta che ha reso la prosecuzione del processo priva di utilità per la parte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando il complessivo assetto degli interessi coinvolti. La natura della decisione — meramente processuale e non di merito — e l’assenza di una soccombenza sostanziale accertata hanno indotto il giudice a non addossare gli oneri del giudizio ad alcuna delle parti, sul presupposto che l’esito in rito non consente di attribuire la prevalenza delle ragioni di alcuna di esse.
La sentenza, resa all’esito dell’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 tenutasi da remoto, è stata conseguentemente dichiarata esecutiva ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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