Perenzione del ricorso per istanza di fissazione non validamente sottoscritta (TAR Lazio n. 764 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È perento il ricorso amministrativo quando, decorsi cinque anni dal deposito, l’istanza di fissazione di udienza richiesta dall’art. 82 c.p.a. sia sottoscritta dal legale rappresentante della parte con firma non asseverata ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale. La copia per immagine di un documento analogico ha la stessa efficacia probatoria dell’originale solo se la conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. L’invito alla regolarizzazione rivolto dalla segreteria su indicazione del Presidente della Sezione, ove non seguito da adempimento, non sana il vizio e conduce alla dichiarazione di perenzione e all’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente, una società esercente attività commerciale nel settore alimentare, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune le ha inibito la prosecuzione dell’attività, in ragione della ritenuta mancanza del certificato di agibilità dei locali a seguito di alcuni interventi edilizi. Il ricorso, notificato nel maggio 2016 e depositato nel giugno successivo, si fondava su quattro motivi: vizi procedimentali per violazione dei termini di intervento sull’attività già oggetto di SCIA, natura meramente formale della contestazione sull’agibilità, avvenuta formazione del silenzio-assenso e sufficienza della documentazione versata.

L’istanza cautelare è stata respinta e la decisione confermata in appello. Dopo l’avviso di perenzione, la ricorrente ha depositato un’istanza di fissazione di udienza a firma congiunta, senza però svolgere ulteriore attività difensiva. La causa è giunta alla decisione previo avviso di possibile perenzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della validità dell’istanza di fissazione di udienza richiesta dall’art. 82 c.p.a. per evitare la perenzione quinquennale. La norma impone al ricorrente di presentare, entro centoventi giorni dalla ricezione dell’avviso, una nuova istanza sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal difensore; in difetto, il ricorso è dichiarato perento.

Nel caso esaminato, l’istanza è stata depositata in copia fotostatica all’interno del fascicolo informatico, sebbene redatta su supporto analogico. Il Tribunale rileva che l’atto è privo di una valida sottoscrizione del legale rappresentante: la firma, infatti, non risulta asseverata secondo l’art. 22, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale.

La disposizione richiamata stabilisce che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali solo se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, secondo le Linee guida. L’asseverazione costituisce dunque requisito di efficacia della copia digitale.

Il Collegio sottolinea che la segreteria aveva già invitato la ricorrente alla regolarizzazione, su indicazione del Presidente della Sezione Staccata, con avviso regolarmente ricevuto. A tale invito non ha fatto seguito alcun adempimento, né altra attività difensiva o di impulso processuale.

Ne deriva l’inammissibilità dell’istanza a evitare la perenzione e, conseguentemente, l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a. Le spese sono compensate in ragione della peculiare chiusura in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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