Revoca di contributi pubblici per inadempimento alle condizioni del bando: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 937 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla revoca di contributi pubblici disposta per il ritenuto inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite dal bando attiene a un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. L’accertamento in ordine alla non idoneità della sede operativa non rileva in quanto tale, ma quale circostanza da cui l’amministrazione ha desunto l’inadempimento, ossia la mancata realizzazione del progetto in una delle aree rurali individuate. Tale condizione, non potendo sussistere al momento della presentazione della domanda, deve essere adempiuta dal beneficiario successivamente; pertanto, la fase della revoca per inadempimento concerne esclusivamente la spettanza del bene della vita e non l’esercizio del potere amministrativo.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto da ARGEA Sardegna, con determina del 2020, la concessione di un aiuto forfettario di Euro 50.000,00 a valere sulla sottomisura 6.2 del PSR 2014/2020, di cui una parte liquidata a titolo di acconto. Con successiva determinazione del 2025, l’amministrazione aveva disposto la revoca del provvedimento concessorio, il rigetto della domanda di saldo e il recupero delle somme erogate, non avendo la società né concluso il piano aziendale né completato gli obiettivi dichiarati.
Il ricorso gerarchico proposto avverso tale determina, dapprima accolto sub condicione, veniva definitivamente rigettato sulla base dell’esito di un sopralluogo, dal quale emergeva che la sede operativa e legale si trovava in fase di ristrutturazione, priva di impianto elettrico, idraulico e di servizi igienici. La società impugnava gli atti, deducendo la falsità del presupposto, la motivazione ultra petita e la sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da ARGEA, ritenendola fondata. Il Collegio ha osservato che l’art. 6, lett. c) del bando impone due requisiti: la sede legale e operativa nelle aree rurali individuate e lo svolgimento in tali aree delle attività e dei processi produttivi previsti dal Piano Aziendale. Nel caso di specie, il primo requisito non era contestato; il secondo, invece, era stato ritenuto insoddisfatto da ARGEA sulla base delle condizioni dell’immobile, ma tale circostanza era stata desunta in epoca successiva alla realizzazione del progetto.
La fattispecie è stata quindi inquadrata come controversia relativa alla revoca di contributi pubblici a seguito del ritenuto inadempimento del beneficiario alle condizioni dell’avviso. Richiamando il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 3947/2026, il giudice ha escluso che la fase in esame coinvolga l’esercizio del potere amministrativo.
Il TAR ha respinto la tesi della ricorrente, secondo cui l’inidoneità sin dall’inizio della sede sarebbe una valutazione discrezionale logicamente antecedente alla concessione del beneficio. L’idoneità della sede non rileva in quanto tale, ma solo come indizio dell’inadempimento dell’obbligo di realizzare il progetto nell’area rurale: obbligo che, per sua natura, non può essere adempiuto al momento della domanda, ma solo in fase di esecuzione.
Ne deriva che la domanda di annullamento è inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulla spettanza del diritto al contributo e sulla legittimità della revoca per inadempimento. La sentenza, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha compensato le spese, sussistendo giusti motivi.
Nota della Redazione
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