Resa cautelare DASPO per mancato fumus e fine campionato (TAR Lombardia n. 865 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare avverso il DASPO emesso ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, la valutazione del fumus boni iuris non può fondarsi su una testimonianza raccolta ex art. 391-bis c.p.p. non delibata in sede giurisdizionale penale, che non offra elementi sufficienti a comprovare la condotta contestata. La sussistenza del periculum in mora deve essere apprezzata in concreto, con riferimento alla perdurante attualità dell’evento che il provvedimento impugnato mira a prevenire. La conclusione del campionato di calcio, cui l’accesso è interdetto, priva di attualità il pregiudizio lamentato e legittima il rigetto della domanda cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Milano gli aveva vietato, per la durata di un anno, l’accesso ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio per tutti i campionati dalla serie A alla Terza categoria. A sostegno della domanda cautelare, l’interessato deduceva che al termine della partita si era trattenuto nel parcheggio adiacente allo stadio, nelle vicinanze della propria autovettura, e non all’interno dell’impianto sportivo.
Il ricorrente, difeso dall’avvocato Giovanni Adami, chiedeva la sospensione dell’efficacia del DASPO, contestando la fondatezza della misura adottata dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame, non risultasse assistito dal necessario fumus boni iuris. La circostanza che il ricorrente fosse rimasto nel parcheggio vicino alle auto non risultava sufficientemente comprovata: la testimonianza raccolta ex art. 391-bis c.p.p., infatti, non era stata delibata in sede giurisdizionale penale e non spiegava perché l’interessato, pur avendo a disposizione l’autovettura, non si fosse allontanato al termine della partita.
Il Collegio ha evidenziato un profilo di illogicità nella ricostruzione fattuale prospettata: secondo la testimonianza, i fatti si erano svolti tra le ore 23.15 e le 23.30, ma il ricorrente era rimasto nel parcheggio ben oltre la fine dell’incontro, in una notte di febbraio ormai inoltrata. Tale permanenza prolungata, non adeguatamente giustificata, rendeva non manifestamente infondata la misura adottata dal Questore.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza in ragione della conclusione del campionato di calcio. Venuta meno l’attualità degli eventi sportivi cui il divieto di accesso si riferisce, il pregiudizio lamentato dal ricorrente non risultava più imminente né irreparabile, con conseguente carenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare.
Il TAR ha pertanto respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della presente fase tra le parti.
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Nota della Redazione
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