Onere della prova e verificazione per ripristino stradale del muro (TAR Lazio n. 4987 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di crollo di un muro di contenimento prospiciente una strada pubblica, l’ordine di ripristino impartito dal Comune al proprietario del fondo è legittimo quando non sia fornita la prova che il manufatto sia stato edificato dall’ente proprietario della strada su suolo demaniale. L’onere della prova grava su chi agisce per l’accertamento della responsabilità dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 64 cpa. L’ordinanza contingibile e urgente è strumento di stretta eccezionalità, finalizzato alla rimozione di gravi pericoli per l’incolumità; ove l’intervento sia di modesta entità e volto al ripristino della circolazione, la competenza è del dirigente comunale, ai sensi dell’art. 107 TUEL. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non è invalidante per gli atti vincolati, ex art. 21-octies della legge n. 241/1990. L’azione di annullamento divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse non elide, ex art. 34 cpa, l’interesse allo scrutinio di legittimità dell’atto ai fini delle domande risarcitorie.
Il Fatto
Nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2024, una porzione del muro di contenimento del terrapieno su cui insiste la proprietà dei ricorrenti è crollata sulla sede stradale di via San Francesco di Sales a Roma, interrompendo la circolazione. Il Comune di Roma Capitale, acquisito il fonogramma dei Vigili del Fuoco, ha ingiunto alla proprietaria dell’immobile di eseguire le opere di messa in sicurezza e ripristino del tratto stradale.
I proprietari del fondo, ritenendo il muro edificato dal Comune su suolo demaniale, hanno impugnato il provvedimento, chiedendo l’accertamento della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 30, quarto comma, del D.Lgs. n. 285/1992 e la condanna al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, la domanda di annullamento è divenuta improcedibile per intervenuta esecuzione delle opere da parte dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, qualificando la notifica del ricorso come mera litis denuntiatio e rilevando la natura endoprocedimentale del fonogramma dei Vigili del Fuoco, non autonomamente lesivo.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla presunta incompetenza del dirigente comunale, il Collegio ha escluso la natura di ordinanza contingibile e urgente del provvedimento impugnato. L’atto, pur conseguente a un crollo, era volto ad assicurare il ripristino della circolazione stradale attraverso interventi di modesta entità, come lo sgombero della carreggiata e i puntellamenti provvisori, rientranti nella generale potestà del dirigente ai sensi dell’art. 107, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000. La natura vincolata del provvedimento ha altresì escluso il carattere invalidante della mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Il secondo motivo, avente ad oggetto la competenza sostanziale all’intervento manutentivo, è stato scrutinato all’esito della verificazione disposta dal Collegio. Il verificatore ha accertato che il muro crollato era stato oggetto di un intervento di ripristino successivo alla costruzione originaria, ma ha escluso che vi fossero elementi di prova inequivocabili circa l’edificazione ad opera del Comune. L’ipotesi del doppio muro, uno su suolo pubblico realizzato per allineare la sede stradale, è stata ritenuta possibile ma non dimostrata.
Il Tribunale ha quindi richiamato la regola di riparto dell’onere probatorio di cui agli artt. 2697 c.c. e 64, primo comma, cpa, evidenziando come gravasse sui ricorrenti la prova del postulato di base della loro domanda, ovvero che la ricostruzione del muro fosse avvenuta su sede demaniale e ad opera dell’Autorità comunale. I dati catastali, che riportavano un unico muro di cinta a protezione del terrapieno, e le risultanze della verificazione hanno condotto al rigetto della domanda di accertamento e di condanna.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile quanto alla domanda di annullamento e respinto nel merito per il resto, con condanna dei ricorrenti e dell’interveniente ad adiuvandum al pagamento delle spese di lite e delle spettanze del verificatore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.