CIGO e crisi del settore edile: fatto notorio e sufficienza probatoria (TAR Lazio n. 741 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La crisi economica di un settore produttivo, e segnatamente quella dell’edilizia, costituisce fatto notorio, sicché non richiede prova rigorosa e non può essere posta a fondamento del diniego di integrazione salariale la mancata produzione di una relazione tecnica illustrativa della causale addotta. Ai fini dell’accesso alla CIGO ex art. 1 legge n. 164/1975, i requisiti della transitorietà dell’evento e della sua non imputabilità all’imprenditore possono essere provati dai verbali di accordo sindacale, dalla durata limitata e predeterminata del trattamento richiesto e dalla ripresa dell’attività al venir meno della contrazione. L’omessa allegazione di documentazione integrativa richiesta dall’INPS non legittima, di per sé, la reiezione dell’istanza quando gli elementi già acquisiti siano sufficienti a dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge.
Il Fatto
Una società operante nella produzione e commercializzazione di sistemi per l’edilizia, ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale, presentava tre istanze di integrazione salariale ordinaria per periodi successivi compresi tra il 10 febbraio e il 4 ottobre 2014, a fronte di una contrazione delle commesse nel settore edile.
La Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni respingeva le istanze con tre determinazioni del 12 febbraio 2015, notificate il 23 febbraio 2015, motivando con il generico riferimento alla “mancanza dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni”. La società impugnava i provvedimenti davanti al TAR Lazio, deducendo la carenza di motivazione e, in via subordinata, la sussistenza dei requisiti di legge. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 117 del 2015.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in sede di merito, ha ritenuto fondato il ricorso. La questione giuridica centrale attiene all’onere probatorio gravante sul datore di lavoro ai fini della CIGO e al valore della documentazione richiesta dall’INPS in sede istruttoria.
La società aveva comunicato alle organizzazioni sindacali e alla RSU la necessità di ricorrere al trattamento per una “contrazione momentanea delle commesse di lavoro a seguito di riduzione degli ordinativi”, sottoscrivendo un verbale di accordo del 20 febbraio 2014. La durata era predeterminata in tredici settimane, poi prorogate al perdurare della contrazione, fino al 4 ottobre 2014. Dal 6 ottobre 2014 l’attività era ripresa a ciclo continuo con l’intero personale, circostanza documentata dai riepiloghi retributivi.
Secondo il Tribunale, la contrazione delle commesse integra l’evento transitorio e non imputabile all’imprenditore richiesto dall’art. 1 legge n. 164/1975, applicabile ratione temporis. La durata limitata e l’impegno a un rientro anticipato in caso di recupero delle commesse confermano la natura temporanea della situazione.
Il Collegio non ha condiviso la difesa dell’INPS, secondo cui la reiezione discenderebbe dalla mancata produzione della relazione tecnica sulle causali e dell’elenco dei lavoratori interessati. La società aveva in realtà prodotto, per ciascun periodo, i dati relativi alle ore settimanali, l’elenco dei lavoratori sospesi con le qualifiche e il numero dei lavoratori a orario ridotto.
La mancata predisposizione della relazione tecnica non costituisce fattore legittimante la reiezione. La crisi del settore edile è fatto notorio, di tale diffusione e ripercussione sociale da non necessitare di prova rigorosa né di cognizioni specialistiche. I verbali sindacali e la richiesta limitata nel tempo costituiscono prova sufficiente dei requisiti. I provvedimenti sono stati pertanto annullati, con obbligo per l’INPS di riesaminare le istanze, e le spese liquidate a carico dell’Istituto soccombente.
Nota della Redazione
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