Accesso agli atti edilizi dovuto anche se il privato li conosce (TAR Campania n. 4104 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che abbia già conoscenza degli atti edilizi riferiti a un immobile di cui sia comproprietario non perde il diritto di ottenerne copia: la conoscenza pregressa non elide l’interesse ostensivo, né il diritto di accesso agli atti amministrativi. L’amministrazione ha l’onere di conservare copia dei documenti inoltrati al privato, il quale può non esserne più in possesso per ragioni di fatto. La mancata disponibilità materiale del documento non può comprimere il diritto di difesa, ma solo giustificare il pagamento del rilascio della copia. Il silenzio serbato sull’istanza di accesso è illegittimo e il giudice amministrativo accerta il diritto alla ostensione, ordinando all’ente di provvedervi.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un immobile, ha presentato al Comune istanza di accesso per prendere visione ed estrarre copia dei titoli edilizi e delle autorizzazioni rilasciate alla controinteressata, anch’essa comproprietaria, relativi a una pratica di abbattimento e ricostruzione. L’ente non ha provveduto; la ricorrente ha quindi diffidato, prima il 19.12.2024 e poi il 23.05.2025, senza ottenere riscontro.
Instaurato il giudizio, il Comune ha eccepito il difetto di interesse e di legittimazione attiva, oltre all’infondatezza. La controinteressata ha depositato documentazione per dimostrare che la ricorrente conosceva già gli atti richiesti, richiamando l’atto di citazione notificato il 18.04.2025 davanti al Tribunale di Napoli Nord e la memoria difensiva ivi depositata, in cui la ricorrente dava conto delle SCIA e CILA Superbonus che avevano assentito l’intervento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari. Quanto depositato dalla controinteressata dimostra che la ricorrente è legittimata ed ha interesse all’ostensione, poiché la documentazione attiene alla pratica edilizia dell’immobile di cui è comproprietaria.
La questione giuridica centrale riguarda il rapporto tra conoscenza pregressa del documento e diritto all’accesso. La ricorrente ha ammesso di conoscere l’esistenza dei titoli edilizi, ma ha precisato di non essere in possesso della relativa documentazione. Su questo punto la Corte ha costruito il principio.
Secondo il Collegio, il fatto che gli atti risultino conosciuti non impedisce di chiederne copia. Le amministrazioni hanno l’onere di conservare copia degli atti inoltrati al privato, che potrebbe non averli più per disordine, perdita, malconservazione, trasloco o furto. A sostegno, la sentenza richiama TAR Puglia, Bari, n. 1134/2023, TAR Campania, Napoli, n. 1717/2016 e, in termini, TAR Campania, Napoli, n. 4559/2015.
Da qui la conseguenza: il privato che non è più in possesso di un atto — pur dovendolo diligentemente conservare — non può essere mutilato nella propria difesa. Subisce una sanzione endemica, rappresentata dal pagamento del rilascio della copia, ma mantiene il diritto di ottenerla. Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego e del diritto alla ostensione.
Il Comune è stato condannato a consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’ente, con distrazione in favore del procuratore anticipatario; compensate tra ricorrente e controinteressata.
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Nota della Redazione
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