Asservimento cubatura ammissibile anche per fondo non confinante (TAR Campania n. 2151 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessione di cubatura tra fondi non richiede la contiguità territoriale degli immobili, essendo sufficiente la loro reciproca prossimità, salva la verifica dell’equilibrio urbanistico della zona. L’istituto non è escluso dall’esaurita capacità edificatoria del lotto di destinazione, poiché la cessione serve proprio ad attribuire a quel lotto la volumetria di cui è urbanisticamente sprovvisto. Il rilascio del permesso di costruire per fabbricati rurali in zona agricola presuppone il duplice requisito dello status di coltivatore diretto del richiedente e della strumentalità dell’opera alla coltivazione del fondo. In sede di rilascio del titolo abilitativo il Comune verifica i limiti privatistici solo se conosciuti o immediatamente conoscibili e non contestati, senza sostituirsi alle valutazioni civilistiche riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno e di un manufatto ad uso deposito su particelle del foglio 25, impugna il permesso di costruire rilasciato dal Comune per un deposito agricolo in acciaio su aree confinanti con la sua proprietà, in favore della controinteressata. Lamenta che l’istanza abbia indicato quali aree di intervento particelle prive di capacità edificatoria e abbia asservito a fini edificatori un fondo distante oltre 1,8 km, senza prova della qualifica di coltivatore diretto.
Il ricorrente deduce cinque motivi: insussistenza dei presupposti soggettivi dell’asservimento; esaurita capacità edificatoria e eccessiva distanza tra i fondi; violazione delle N.T.A. del P.U.C.; lesione di una servitù di passaggio e di area di manovra sulla particella interessata. Il Comune e la controinteressata resistono chiedendo il rigetto. La causa giunge al TAR a seguito di remissione al giudice di primo grado disposta dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo osserva che la richiedente ha dimostrato, in sede procedimentale e processuale, la qualifica di coltivatore diretto, dichiarata nell’istanza e certificata nella relazione tecnica allegata, nonché confermata dall’iscrizione nel Registro REA e dal fascicolo aziendale AGEA.
Richiamando l’art. 6 della legge n. 203/1982 e Cass. civ. Sez. III n. 4209 del 2017, il TAR ricorda che è coltivatore diretto chi coltiva il fondo con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari, in modo stabile e continuativo. Nel caso concreto sussiste anche il requisito oggettivo della strumentalità del fabbricato alla coltivazione, trattandosi di deposito per attrezzi agricoli.
Quanto all’asservimento, il Collegio precisa che la cessione di cubatura trasferisce la potenzialità edificatoria di un fondo a un altro, con finalità perequativa. Escluderne l’ammissibilità in caso di esaurita capacità del lotto di destinazione comporterebbe una tacita abrogazione dell’istituto, salva la verifica dell’alterazione dell’equilibrio urbanistico (Cons. Stato Sez. IV n. 4417 del 2022).
Il requisito della contiguità non impone che i terreni siano confinanti, essendo sufficiente la reciproca prossimità (C.G.A.R.S. n. 319 del 2024); né il R.U.E.C. comunale pone limiti di distanza. Sulla violazione delle N.T.A., la relazione tecnica attesta il rispetto delle distanze di metri 5,00 dal confine e metri 10,00 dal fabbricato, nonché il limite di 30 metri dalla strada statale, superato essendo pari a 35,10 metri.
Infine, sulle servitù asseritamente lese, si richiama l’orientamento secondo cui il Comune verifica i limiti privatistici solo se conosciuti o immediatamente conoscibili, senza indagini approfondite; il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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