Silenzio-inadempimento e provvedimento espresso: inammissibilità e conversione del rito (TAR Lazio n. 10352 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppone la perdurante inerzia dell’Amministrazione sull’istanza del privato e deve essere dichiarata inammissibile quando l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso, ancorché non satisfattivo dell’interesse del ricorrente. La mera sollecitazione, reiterante un’istanza già riscontrata, non impone un ulteriore e distinto obbligo provvedimentale. Nel caso di proposizione congiunta dell’azione avverso il silenzio e della domanda di annullamento del provvedimento sopravvenuto, quest’ultima deve essere trattata con il rito ordinario, disponendosi la conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti avevano presentato una domanda di condono edilizio, con contestuale autoliquidazione e pagamento di oblazione e oneri concessori, senza tuttavia ricevere il dettaglio dei conteggi. A seguito di una prima istanza di riesame del calcolo degli oneri, l’Amministrazione aveva comunicato i conteggi con una nota del 6 febbraio 2025. Successivamente, i ricorrenti avevano reiterato la richiesta di riesame della pratica, sostenendo l’erroneità dei calcoli; a fronte del silenzio serbato dall’Ente, il legale aveva nuovamente sollecitato il riesame con due distinte pec.
L’Amministrazione rispondeva a tali ultime sollecitazioni con una nota del 14 gennaio 2026, meramente confermativa del contenuto della precedente nota del 6 febbraio 2025. I ricorrenti hanno quindi impugnato la nota e contestualmente agito avverso il silenzio-inadempimento, deducendo vizi di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità, difetto di motivazione e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ravvisato la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione in relazione alla domanda avverso il silenzio. Richiamando gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., il TAR ha chiarito che tale azione presuppone la perdurante inerzia dell’Amministrazione sull’istanza del privato quale condizione dell’azione. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva adottato un provvedimento espresso in riscontro all’istanza, sicché difetta in radice il presupposto del silenzio-inadempimento.
La medesima conclusione è stata estesa all’istanza del 13 gennaio 2026, qualificata come mera sollecitazione che, in quanto tale, non imponeva un ulteriore e distinto riscontro. Secondo la consolidata giurisprudenza richiamata, l’adozione di un provvedimento espresso, anche se non satisfattivo dell’interesse del privato, esclude la configurabilità del silenzio e determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse; il privato potrà tutelare le proprie ragioni esclusivamente impugnando l’atto adottato.
Quanto alla domanda di annullamento, proposta congiuntamente all’azione avverso il silenzio, il Collegio ha ritenuto che essa debba essere trattata con il rito ordinario. In applicazione dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm., il TAR ha quindi disposto il mutamento del rito, dalla camera di consiglio del silenzio al rito ordinario, regolando le spese di lite al definitivo.
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Nota della Redazione
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